Ordinanza 196/2006 (ECLI:IT:COST:2006:196)
Massima numero 30406
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente MARINI  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  03/05/2006;  Decisione del  03/05/2006
Deposito del 11/05/2006; Pubblicazione in G. U. 17/05/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 196/06. DEMANIO E PATRIMONIO - AMBIENTE - RILASCIO DELLE CONCESSIONI SUL DEMANIO MARITTIMO RICADENTE NELLE AREE MARINE PROTETTE - NOTA MINISTERIALE IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DI UN PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO SUL RIPARTO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CONCESSIONI DI BENI DEL DEMANIO MARITTIMO E ZONE DI MARE RICADENTI NELLE AREE MARINE PROTETTE - RICORSO DELLA REGIONE CAMPANIA - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE DELLA REGIONE E DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE - MANCANZA DI CORRISPONDENZA TRA L'OGGETTO DEL RICORSO E IL CONTENUTO DELLA DELIBERA DI IMPUGNAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA REGIONALE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DEL CONFLITTO.

Testo
E' manifestamente inammissibile il conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Campania per l'annullamento della nota del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio-Direzione per la difesa del mare 20 marzo 2003, n. SDH/2/2312, recante "Istruzioni in merito all'applicazione del parere del Consiglio di Stato sul riparto delle competenze in materia di concessioni di beni del demanio marittimo e zone di mare ricadenti nelle aree marine protette". Infatti, non vi è corrispondenza fra l'oggetto del ricorso e il contenuto della delibera di impugnazione adottata dalla Giunta della Campania, in quanto quest'ultima indica, nella parte dispositiva, un provvedimento diverso da quello che forma oggetto del ricorso, mentre l'art. 39, comma 3, della legge n. 87 del 1953, nello stabilire che il ricorso per conflitto di attribuzione è proposto per la Regione dal Presidente della Giunta regionale in seguito a deliberazione della Giunta stessa, implica la piena corrispondenza fra i due atti, a garanzia dell'esigenza, non formale ma sostanziale, che la legittimazione attiva del Presidente sia sostenuta da una determinazione impegnativa ed inequivoca della Giunta.

- La necessità di piena corrispondenza fra l'oggetto del ricorso e il contenuto della delibera di impugnazione si correla all'importanza dell'atto e agli effetti costituzionali ed amministrativi che lo stesso può produrre: sul punto v., citata, sentenza n. 33/1962.

- Con riguardo alle questioni promosse ai sensi degli artt. 31 e 32 della legge n. 87 del 1953 v., citate, sentenze n. 300/2005, n. 286, n. 238 e n. 43/2004, n. 315/2003.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  31/03/1998  n. 112  art. 118  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 39    co. 3