Ordinanza 197/2006 (ECLI:IT:COST:2006:197)
Massima numero 30407
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
03/05/2006; Decisione del
03/05/2006
Deposito del 11/05/2006; Pubblicazione in G. U. 17/05/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 197/06. IMPIEGO PUBBLICO - CONTROVERSIE DI LAVORO - QUESTIONI ATTINENTI AL PERIODO DEL RAPPORTO DI LAVORO ANTERIORE ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 1998 - TERMINE DI DECADENZA DEL 15 SETTEMBRE 2000 PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DIPENDENTI PRIVATI, LESIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DEI DIRITTI DEL LAVORATORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 197/06. IMPIEGO PUBBLICO - CONTROVERSIE DI LAVORO - QUESTIONI ATTINENTI AL PERIODO DEL RAPPORTO DI LAVORO ANTERIORE ALLA DATA DEL 30 GIUGNO 1998 - TERMINE DI DECADENZA DEL 15 SETTEMBRE 2000 PER LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DIPENDENTI PRIVATI, LESIONE DELLA TUTELA GIURISDIZIONALE E DEI DIRITTI DEL LAVORATORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proposizione, davanti al giudice amministrativo, delle controversie riguardanti rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazione (con esclusione dei rapporti non "privatizzati"), se relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data de 30 giugno 1998. L'ordinanza di remissione, infatti, in relazione ai parametri costituiti dagli artt. 3 e 24 Cost. non espone argomentazioni diverse da quelle già esaminate dalla Corte con le ordinanze nn. 382 e 213 del 2005; mentre, in riferimento all'art. 36 Cost. , la censura, fondata su tale parametro, non presenta una propria autonomia rispetto a quella dedotta in base all'art. 24 Cost.
- Precedenti specifici, ordinanze citate nn. 382 e 213/2005.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nella parte in cui stabilisce il termine di decadenza del 15 settembre 2000 per la proposizione, davanti al giudice amministrativo, delle controversie riguardanti rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazione (con esclusione dei rapporti non "privatizzati"), se relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore alla data de 30 giugno 1998. L'ordinanza di remissione, infatti, in relazione ai parametri costituiti dagli artt. 3 e 24 Cost. non espone argomentazioni diverse da quelle già esaminate dalla Corte con le ordinanze nn. 382 e 213 del 2005; mentre, in riferimento all'art. 36 Cost. , la censura, fondata su tale parametro, non presenta una propria autonomia rispetto a quella dedotta in base all'art. 24 Cost.
- Precedenti specifici, ordinanze citate nn. 382 e 213/2005.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
30/03/2001
n. 165
art. 69
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte