Ordinanza 198/2006 (ECLI:IT:COST:2006:198)
Massima numero 30408
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
03/05/2006; Decisione del
03/05/2006
Deposito del 11/05/2006; Pubblicazione in G. U. 17/05/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 198/06. PROCEDIMENTO CIVILE - PARTE - PERSONA CHE SIA INCAPACE NATURALE - NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE IPOTESI CHE PREVEDONO LA CURATELA SPECIALE, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 198/06. PROCEDIMENTO CIVILE - PARTE - PERSONA CHE SIA INCAPACE NATURALE - NOMINA DI UN CURATORE SPECIALE - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE IPOTESI CHE PREVEDONO LA CURATELA SPECIALE, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 78 del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui, secondo il «diritto vivente», non prevede la nomina di un curatore speciale anche per l'incapace naturale. Deve infatti escludersi che una norma certamente eccezionale, quale l'art. 4, comma 5, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, dettata in tema di comparizione personale dei coniugi nel giudizio di scioglimento del matrimonio, possa costituire parametro di riferimento per una disciplina generale, mentre l'ordinamento prevede - specie a seguito della legge 9 gennaio 2004, n. 6 - forme di protezione dell'incapace naturale che, attesa l'estrema varietà di ipotesi nelle quali tale forma di incapacità può darsi, prendono già in considerazione - anche attraverso provvedimenti provvisori - l'esigenza che tale protezione consegua ad un procedimento adeguato alla gravità di un provvedimento che incide sulla capacità di agire, anche processuale, del soggetto che appare affetto da incapacità naturale.
- Sulla varietà delle forme di protezione dell'incapace naturale, v. la citata sentenza n. 468/1992 e la citata ordinanza n. 206/1995.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 78 del codice di procedura civile, censurato, in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui, secondo il «diritto vivente», non prevede la nomina di un curatore speciale anche per l'incapace naturale. Deve infatti escludersi che una norma certamente eccezionale, quale l'art. 4, comma 5, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, dettata in tema di comparizione personale dei coniugi nel giudizio di scioglimento del matrimonio, possa costituire parametro di riferimento per una disciplina generale, mentre l'ordinamento prevede - specie a seguito della legge 9 gennaio 2004, n. 6 - forme di protezione dell'incapace naturale che, attesa l'estrema varietà di ipotesi nelle quali tale forma di incapacità può darsi, prendono già in considerazione - anche attraverso provvedimenti provvisori - l'esigenza che tale protezione consegua ad un procedimento adeguato alla gravità di un provvedimento che incide sulla capacità di agire, anche processuale, del soggetto che appare affetto da incapacità naturale.
- Sulla varietà delle forme di protezione dell'incapace naturale, v. la citata sentenza n. 468/1992 e la citata ordinanza n. 206/1995.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 78
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte