Ordinanza 199/2006 (ECLI:IT:COST:2006:199)
Massima numero 30410
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
03/05/2006; Decisione del
03/05/2006
Deposito del 11/05/2006; Pubblicazione in G. U. 17/05/2006
Titolo
ORD. 199/06 B. COMMERCIO - NORME DELLA REGIONE LOMBARDIA - CHIUSURA DOMENICALE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO - SANZIONI PECUNIARIE - DENUNCIATO AGGRAVAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE STATALE, CON LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEL PRINCIPIO DEL DIRITTO COMUNITARIO DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI, COMPRESSIONE DELLA LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA, LESIONE DEI PRINCIPI DEL RIPARTO DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI - CENSURA DI NORMA CHE NON DEVE ESSERE APPLICATA NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
ORD. 199/06 B. COMMERCIO - NORME DELLA REGIONE LOMBARDIA - CHIUSURA DOMENICALE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO - SANZIONI PECUNIARIE - DENUNCIATO AGGRAVAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE STATALE, CON LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEL PRINCIPIO DEL DIRITTO COMUNITARIO DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI, COMPRESSIONE DELLA LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA, LESIONE DEI PRINCIPI DEL RIPARTO DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI - CENSURA DI NORMA CHE NON DEVE ESSERE APPLICATA NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 11, 41 e 117 della Costituzione, dell'art. 7, comma 2, della legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5. La norma censurata, infatti, non deve essere applicata nel giudizio a quo, il cui oggetto è circoscritto alle sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 dell'art. 7 e non già all'ipotesi normativa di cui al comma 2 dello stesso articolo.
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 11, 41 e 117 della Costituzione, dell'art. 7, comma 2, della legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5. La norma censurata, infatti, non deve essere applicata nel giudizio a quo, il cui oggetto è circoscritto alle sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 dell'art. 7 e non già all'ipotesi normativa di cui al comma 2 dello stesso articolo.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
24/03/2004
n. 5
art. 7
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte