Ordinanza 199/2006 (ECLI:IT:COST:2006:199)
Massima numero 30410
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  03/05/2006;  Decisione del  03/05/2006
Deposito del 11/05/2006; Pubblicazione in G. U. 17/05/2006
Massime associate alla pronuncia:  30409  30411


Titolo
ORD. 199/06 B. COMMERCIO - NORME DELLA REGIONE LOMBARDIA - CHIUSURA DOMENICALE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO - SANZIONI PECUNIARIE - DENUNCIATO AGGRAVAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE STATALE, CON LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEL PRINCIPIO DEL DIRITTO COMUNITARIO DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI, COMPRESSIONE DELLA LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA, LESIONE DEI PRINCIPI DEL RIPARTO DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI - CENSURA DI NORMA CHE NON DEVE ESSERE APPLICATA NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 11, 41 e 117 della Costituzione, dell'art. 7, comma 2, della legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5. La norma censurata, infatti, non deve essere applicata nel giudizio a quo, il cui oggetto è circoscritto alle sanzioni pecuniarie previste dal comma 1 dell'art. 7 e non già all'ipotesi normativa di cui al comma 2 dello stesso articolo.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  24/03/2004  n. 5  art. 7  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte