Ordinanza 199/2006 (ECLI:IT:COST:2006:199)
Massima numero 30411
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
03/05/2006; Decisione del
03/05/2006
Deposito del 11/05/2006; Pubblicazione in G. U. 17/05/2006
Titolo
ORD. 199/06 C. COMMERCIO - NORME DELLA REGIONE LOMBARDIA - CHIUSURA DOMENICALE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO - SANZIONI PECUNIARIE - DENUNCIATO AGGRAVAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE STATALE, CON LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEL PRINCIPIO DEL DIRITTO COMUNITARIO DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI, COMPRESSIONE DELLA LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA, LESIONE DEI PRINCIPI DEL RIPARTO DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 199/06 C. COMMERCIO - NORME DELLA REGIONE LOMBARDIA - CHIUSURA DOMENICALE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO - SANZIONI PECUNIARIE - DENUNCIATO AGGRAVAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE STATALE, CON LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEL PRINCIPIO DEL DIRITTO COMUNITARIO DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI, COMPRESSIONE DELLA LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA, LESIONE DEI PRINCIPI DEL RIPARTO DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5. A seguito della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, infatti, la materia del "commercio" rientra nella competenza esclusiva residuale delle Regioni. Ne consegue che la Regione Lombardia, essendo titolare della potestà legislativa sostanziale nella predetta materia, possiede anche la competenza a prevedere le relative sanzioni, stabilite con la norma censurata, non appalesandosi irragionevole la previsione di sanzioni pecuniarie progressivamente crescenti in relazione alla tipologia ed alle dimensioni degli esercizi commerciali, ma rispondenti ad evidenti necessità di diversificare le sanzioni in rapporto alle differenze di mole, di struttura, di organizzazione esistente tra i vari esercizi.
- Sentenze citate nn. 176/2004 e 59/1975.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5. A seguito della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, infatti, la materia del "commercio" rientra nella competenza esclusiva residuale delle Regioni. Ne consegue che la Regione Lombardia, essendo titolare della potestà legislativa sostanziale nella predetta materia, possiede anche la competenza a prevedere le relative sanzioni, stabilite con la norma censurata, non appalesandosi irragionevole la previsione di sanzioni pecuniarie progressivamente crescenti in relazione alla tipologia ed alle dimensioni degli esercizi commerciali, ma rispondenti ad evidenti necessità di diversificare le sanzioni in rapporto alle differenze di mole, di struttura, di organizzazione esistente tra i vari esercizi.
- Sentenze citate nn. 176/2004 e 59/1975.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Lombardia
24/03/2004
n. 5
art. 7
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 117
Altri parametri e norme interposte