Ordinanza 199/2006 (ECLI:IT:COST:2006:199)
Massima numero 30411
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  03/05/2006;  Decisione del  03/05/2006
Deposito del 11/05/2006; Pubblicazione in G. U. 17/05/2006
Massime associate alla pronuncia:  30409  30410


Titolo
ORD. 199/06 C. COMMERCIO - NORME DELLA REGIONE LOMBARDIA - CHIUSURA DOMENICALE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO - SANZIONI PECUNIARIE - DENUNCIATO AGGRAVAMENTO DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA PREVISTA DALLA LEGISLAZIONE STATALE, CON LESIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEL PRINCIPIO DEL DIRITTO COMUNITARIO DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI, COMPRESSIONE DELLA LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA, LESIONE DEI PRINCIPI DEL RIPARTO DI COMPETENZE TRA STATO E REGIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 1, della legge della Regione Lombardia 24 marzo 2004, n. 5. A seguito della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, infatti, la materia del "commercio" rientra nella competenza esclusiva residuale delle Regioni. Ne consegue che la Regione Lombardia, essendo titolare della potestà legislativa sostanziale nella predetta materia, possiede anche la competenza a prevedere le relative sanzioni, stabilite con la norma censurata, non appalesandosi irragionevole la previsione di sanzioni pecuniarie progressivamente crescenti in relazione alla tipologia ed alle dimensioni degli esercizi commerciali, ma rispondenti ad evidenti necessità di diversificare le sanzioni in rapporto alle differenze di mole, di struttura, di organizzazione esistente tra i vari esercizi.

- Sentenze citate nn. 176/2004 e 59/1975.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia  24/03/2004  n. 5  art. 7  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 11

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte