Sentenza 200/2006 (ECLI:IT:COST:2006:200)
Massima numero 30412
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
03/05/2006; Decisione del
03/05/2006
Deposito del 18/05/2006; Pubblicazione in G. U. 24/05/2006
Massime associate alla pronuncia:
30413
Titolo
SENT. 200/06 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA GRAZIA - RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA - SUSSISTENZA - FONDAMENTO.
SENT. 200/06 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA GRAZIA - RICORSO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA - SUSSISTENZA - FONDAMENTO.
Testo
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato del Presidente della Repubblica avverso il rifiuto del Guardasigilli «di formulare la proposta di grazia» e di predisporre il relativo decreto di concessione, malgrado il Capo dello Stato avesse manifestato la propria determinazione di volere concedere a favore dell'interessato il provvedimento di clemenza, sussiste, sulla base dell'art. 110 Cost., la legittimazione passiva del Ministro della Giustizia, il quale è competente, ratione materiae, ad effettuare l'istruttoria sulla grazia, a predisporre il relativo decreto di concessione, a controfirmarlo ed a curarne l'esecuzione.
- Il conflitto è stato, prima facie, ritenuto ammissibile con ordinanza n. 354/2005.
- Sulla esclusione di «un'interpretazione restrittiva» dell'art. 110 Cost. in ordine alla legittimazione passiva del Ministro della Giustizia in sede di conflitto di attribuzione, v. citate sentenze n. 383/1993, n. 142/1973 e n. 168/1963.
- Sulla legittimazione passiva del Ministro della Giustizia a resistere nei giudizi per conflitto quale «diretto titolare delle competenze determinate dall'art. 110 della Costituzione», il cui esercizio venga assunto come causa di menomazione delle attribuzioni di altri poteri dello Stato, v. citata sentenza n. 379/1992.
Nel giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato del Presidente della Repubblica avverso il rifiuto del Guardasigilli «di formulare la proposta di grazia» e di predisporre il relativo decreto di concessione, malgrado il Capo dello Stato avesse manifestato la propria determinazione di volere concedere a favore dell'interessato il provvedimento di clemenza, sussiste, sulla base dell'art. 110 Cost., la legittimazione passiva del Ministro della Giustizia, il quale è competente, ratione materiae, ad effettuare l'istruttoria sulla grazia, a predisporre il relativo decreto di concessione, a controfirmarlo ed a curarne l'esecuzione.
- Il conflitto è stato, prima facie, ritenuto ammissibile con ordinanza n. 354/2005.
- Sulla esclusione di «un'interpretazione restrittiva» dell'art. 110 Cost. in ordine alla legittimazione passiva del Ministro della Giustizia in sede di conflitto di attribuzione, v. citate sentenze n. 383/1993, n. 142/1973 e n. 168/1963.
- Sulla legittimazione passiva del Ministro della Giustizia a resistere nei giudizi per conflitto quale «diretto titolare delle competenze determinate dall'art. 110 della Costituzione», il cui esercizio venga assunto come causa di menomazione delle attribuzioni di altri poteri dello Stato, v. citata sentenza n. 379/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 110
Altri parametri e norme interposte