Ordinanza 201/2006 (ECLI:IT:COST:2006:201)
Massima numero 30414
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BILE - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
03/05/2006; Decisione del
03/05/2006
Deposito del 18/05/2006; Pubblicazione in G. U. 24/05/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 201/06. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - PROCESSI CIVILI E AMMINISTRATIVI - COMPENSI AL DIFENSORE - RIDUZIONE DELLA METÀ RISPETTO AI COMPENSI PREVISTI PER IL PATROCINIO NEI PROCEDIMENTI PENALI - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - QUESTIONE IDENTICA AD ALTRA GIÀ DICHIARATA MANIFESTAMENTE INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 201/06. ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - PATROCINIO A SPESE DELLO STATO - PROCESSI CIVILI E AMMINISTRATIVI - COMPENSI AL DIFENSORE - RIDUZIONE DELLA METÀ RISPETTO AI COMPENSI PREVISTI PER IL PATROCINIO NEI PROCEDIMENTI PENALI - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO - QUESTIONE IDENTICA AD ALTRA GIÀ DICHIARATA MANIFESTAMENTE INFONDATA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che, nel caso di patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà, ove si tratti di procedimenti civili. Identica questione è già stata dichiarata manifestamente infondata sulla base del rilievo che la diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità delle situazioni comparate e che risulta irrilevante la circostanza che il sistema di liquidazione degli onorari civili impone al difensore di prestare la propria opera per un compenso inferiore al minimo previsto, giacché il sistema di liquidazione è imposto da una norma di legge, che, come tale, può legittimamente derogare anche ai minimi tariffari, e non risultano addotte ragioni nuove e diverse da quelle già esaminate e disattese.
- V. la citata ordinanza n. 350/2005.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, censurato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui dispone che, nel caso di patrocinio a spese dello Stato, gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà, ove si tratti di procedimenti civili. Identica questione è già stata dichiarata manifestamente infondata sulla base del rilievo che la diversità di disciplina fra la liquidazione degli onorari e dei compensi nel processo civile e nel processo penale trova fondamento nella diversità delle situazioni comparate e che risulta irrilevante la circostanza che il sistema di liquidazione degli onorari civili impone al difensore di prestare la propria opera per un compenso inferiore al minimo previsto, giacché il sistema di liquidazione è imposto da una norma di legge, che, come tale, può legittimamente derogare anche ai minimi tariffari, e non risultano addotte ragioni nuove e diverse da quelle già esaminate e disattese.
- V. la citata ordinanza n. 350/2005.
Atti oggetto del giudizio
decreto del Presidente della Repubblica
30/05/2002
n. 115
art. 130
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte