Ordinanza 202/2006 (ECLI:IT:COST:2006:202)
Massima numero 30416
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
03/05/2006; Decisione del
03/05/2006
Deposito del 18/05/2006; Pubblicazione in G. U. 24/05/2006
Massime associate alla pronuncia:
30415
Titolo
ORD. 202/06 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA - MAGISTRATI - TRATTAMENTO PENSIONISTICO - ADEGUAMENTO ALLE RETRIBUZIONI DEI MAGISTRATI DI PARI GRADO IN SERVIZIO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATO INSOSTENIBILE DIVARIO TRA IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEGLI EX MAGISTRATI E LE RETRIBUZIONI DEI MAGISTRATI IN SERVIZIO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RETRIBUZIONE ADEGUATA E PROPORZIONATA - INCIDENZA SULLA GARANZIA PREVIDENZIALE - LESIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA - QUESTIONE ANALOGA AD ALTRE GIÀ DICHIARATE NON FONDATE - EVOCAZIONE DI PARAMETRO INCONFERENTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 202/06 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA - MAGISTRATI - TRATTAMENTO PENSIONISTICO - ADEGUAMENTO ALLE RETRIBUZIONI DEI MAGISTRATI DI PARI GRADO IN SERVIZIO - MANCATA PREVISIONE - DENUNCIATO INSOSTENIBILE DIVARIO TRA IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEGLI EX MAGISTRATI E LE RETRIBUZIONI DEI MAGISTRATI IN SERVIZIO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RETRIBUZIONE ADEGUATA E PROPORZIONATA - INCIDENZA SULLA GARANZIA PREVIDENZIALE - LESIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA - QUESTIONE ANALOGA AD ALTRE GIÀ DICHIARATE NON FONDATE - EVOCAZIONE DI PARAMETRO INCONFERENTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 8 agosto 1991, n. 265, 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sollevata in riferimento agli artt. 36, 38 e 53 della Costituzione. La Corte, in questioni analoghe, ha già avuto modo di affermare che il principio di proporzionalità della pensione alla quantità e qualità del lavoro prestato non impone affatto il necessario adeguamento del trattamento pensionistico agli stipendi, spettando alla discrezionalità del legislatore determinare le modalità di attuazione del principio sancito dall'art. 38 Cost., sicché non sussiste vulnus dei canoni costituzionali evocati il fatto che il legislatore abbia previsto un meccanismo di adeguamento delle retribuzioni solo per il personale in servizio e non abbia esteso analogo adeguamento ai trattamenti pensionistici della medesima categoria. Peraltro, lo scostamento tra trattamenti pensionistici maturati in tempi diversi è giustificato dal diverso trattamento economico di cui i lavoratori hanno goduto durante il rapporto di servizio e che era vigente nei diversi momenti in cui i relativi trattamenti pensionistici sono maturati.
- Sentenza citata su analoga questione n. 30/2004.
- Sul bilanciamento di valori costituzionali e sui limiti apposti alla discrezionalità del legislatore nella individuazione dei meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni, v. sentenza citata n. 457/1998.
- Sull'adeguatezza del trattamento pensionistico non solo al momento del collocamento a riposo, ma anche successivamente, in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta, v. sentenza citata 409/1995.
- Sul trattamento economico goduto durante il periodo di servizio e i diversi momenti in cui i relativi trattamenti pensionistici sono maturati, v. ordinanza 162/2003 e sentenza n. 180/2001.
- Sentenze citate n. 42/1993, nn. 354/2001 e 178/2000 e ordinanza n. 22/2003.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 8 agosto 1991, n. 265, 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sollevata in riferimento agli artt. 36, 38 e 53 della Costituzione. La Corte, in questioni analoghe, ha già avuto modo di affermare che il principio di proporzionalità della pensione alla quantità e qualità del lavoro prestato non impone affatto il necessario adeguamento del trattamento pensionistico agli stipendi, spettando alla discrezionalità del legislatore determinare le modalità di attuazione del principio sancito dall'art. 38 Cost., sicché non sussiste vulnus dei canoni costituzionali evocati il fatto che il legislatore abbia previsto un meccanismo di adeguamento delle retribuzioni solo per il personale in servizio e non abbia esteso analogo adeguamento ai trattamenti pensionistici della medesima categoria. Peraltro, lo scostamento tra trattamenti pensionistici maturati in tempi diversi è giustificato dal diverso trattamento economico di cui i lavoratori hanno goduto durante il rapporto di servizio e che era vigente nei diversi momenti in cui i relativi trattamenti pensionistici sono maturati.
- Sentenza citata su analoga questione n. 30/2004.
- Sul bilanciamento di valori costituzionali e sui limiti apposti alla discrezionalità del legislatore nella individuazione dei meccanismi che assicurino la perdurante adeguatezza delle pensioni, v. sentenza citata n. 457/1998.
- Sull'adeguatezza del trattamento pensionistico non solo al momento del collocamento a riposo, ma anche successivamente, in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta, v. sentenza citata 409/1995.
- Sul trattamento economico goduto durante il periodo di servizio e i diversi momenti in cui i relativi trattamenti pensionistici sono maturati, v. ordinanza 162/2003 e sentenza n. 180/2001.
- Sentenze citate n. 42/1993, nn. 354/2001 e 178/2000 e ordinanza n. 22/2003.
Atti oggetto del giudizio
legge
08/08/1991
n. 265
art. 2
co.
decreto legislativo
30/12/1992
n. 503
art. 11
co.
legge
27/12/1997
n. 449
art. 59
co.
legge
23/12/1998
n. 448
art. 34
co.
legge
23/12/2000
n. 388
art. 69
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 38
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte