Ordinanza 203/2006 (ECLI:IT:COST:2006:203)
Massima numero 30417
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  03/05/2006;  Decisione del  03/05/2006
Deposito del 18/05/2006; Pubblicazione in G. U. 24/05/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 203/06. POSTE E TELECOMUNICAZIONI - CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE - PROCEDIMENTI AUTORIZZATORI PER L'INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE PER IMPIANTI RADIOELETTRICI E PER L'ESECUZIONE DI OPERE CIVILI E SCAVI, E PROCEDIMENTI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO - PREVISIONE DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ E DELL'ISTITUTO DEL SILENZIO-ASSENSO - DENUNCIATA INGIUSTIFICATA DEROGA ALLA DISCIPLINA URBANISTICA SIA PREVIGENTE CHE SUCCESSIVA ALLA DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITÀ DEL D.LGS. N. 198 DEL 2002 - LAMENTATI ECCESSO DI DELEGA, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LESIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI GOVERNO DEL TERRITORIO - ATTUAZIONE DEI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI DELLA DELEGA DI CUI ALL'ART. 41 DELLA LEGGE N. 166 DEL 2002, VOLTI ALLA INTRODUZIONE DI PROCEDURE TEMPESTIVE E ALLA RIDUZIONE DEI TERMINI RISPETTO AI PROCEDIMENTI DISCIPLINATI DAL TESTO UNICO IN MATERIA EDILIZIA - NATURA DI PRINCIPI FONDAMENTALI DELLE NORME CENSURATE - RISPONDENZA DELLE REGOLE DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E DELLA CELERITÀ ALLA RATIO DELLA DELEGA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 76, 97 e 117 Cost., degli artt. 87 e 88 del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, nella parte in cui equiparano gli impianti di telecomunicazione agli interventi edilizi minori, anche tacitamente assentibili ovvero oggetto di autocertificazione di legittimità, in quanto le norme denunciate costituiscono attuazione dei principi fissati dalla delega legislativa contenuta nell'art. 41, comma 2, lettera a), della legge n. 166 del 2002, ed in conformità ad essi stabiliscono moduli di definizione del procedimento, informati alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, espressivi in quanto tali di un principio fondamentale di diretta derivazione comunitaria. La procedura unica disciplinata dalle norme impugnate come speciale rispetto a quella prevista dal testo unico dell'edilizia "per ogni altra modalità di trasformazione del territorio", finalizzata al conseguimento dell'autorizzazione a costruire, mira, infatti, a realizzare le esigenze di tempestività e contenimento dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi inerenti all'installazione delle infrastrutture di comunicazione stabilite dai principi della delega, che resterebbero vanificate se il nuovo procedimento venisse ad abbinarsi ed a sostituirsi a quello previsto in materia edilizia. Tale procedimento autorizzatorio unico neppure incide nella materia penale, in violazione dei limiti fissati dalla legge-delega, non influendo la regolamentazione del titolo occorrente per realizzare l'intervento in questione sulla disciplina sanzionatoria penale di cui all'art. 44 del testo unico dell'edilizia, la quale non è correlata alla tipologia del titolo abilitativo ma alla consistenza concreta dell'intervento. La tempestività delle procedure e la riduzione dei termini per l'autorizzazione all'installazione delle dette infrastrutture costituiscono principi fondamentali operanti nella materia "governo del territorio", attribuita alla competenza legislativa concorrente delle Regioni, mentre i moduli di definizione del procedimento di autorizzazione in parola sono informati alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, e sono perfettamente coerenti con la ratio della norma delegante.

- Sulla conformità alla delega e su caratteri e natura della disciplina posta dagli artt. 87 e 88 del d.lgs. n. 259 del 2003 per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici, v. sentenze n. 129/2006 e n. 336/2005.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  01/08/2003  n. 259  art. 87  co. 

decreto legislativo  01/08/2003  n. 259  art. 88  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte