Sentenza 5/2023 (ECLI:IT:COST:2023:5)
Massima numero 45382
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
20/12/2022; Decisione del
20/12/2022
Deposito del 24/01/2023; Pubblicazione in G. U. 25/01/2023
Titolo
Armi e materie esplodenti - In genere - Confisca obbligatoria delle armi disposta dal giudice - Applicabilità anche in caso di estinzione del reato per oblazione - Denunciata violazione della presunzione di innocenza e del diritto, anche convenzionale, di proprietà - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 017001).
Armi e materie esplodenti - In genere - Confisca obbligatoria delle armi disposta dal giudice - Applicabilità anche in caso di estinzione del reato per oblazione - Denunciata violazione della presunzione di innocenza e del diritto, anche convenzionale, di proprietà - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni. (Classif. 017001).
Testo
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Milano, sez. sesta penale, in riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 42, secondo comma, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 6, par. 2, CEDU, 1 Prot. addiz. CEDU, 17 e 48 CDFUE - dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975 «nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione». La confisca in parola ha una connotazione essenzialmente preventiva e, solo in via del tutto secondaria, punitiva: l'omessa denuncia all'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui l'arma si trova, ai sensi dell'art. 38, settimo comma, TULPS, crea infatti una situazione di pericolo connesso alla circolazione incontrollata dell'arma - che la misura ablativa in esame mira a neutralizzare - particolarmente allarmante in relazione alle gravissime conseguenze per la vita umana e per l'ordine pubblico che il suo uso illecito può provocare.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Milano, sez. sesta penale, in riferimento agli artt. 27, secondo comma, e 42, secondo comma, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 6, par. 2, CEDU, 1 Prot. addiz. CEDU, 17 e 48 CDFUE - dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975 «nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione». La confisca in parola ha una connotazione essenzialmente preventiva e, solo in via del tutto secondaria, punitiva: l'omessa denuncia all'autorità di pubblica sicurezza del luogo in cui l'arma si trova, ai sensi dell'art. 38, settimo comma, TULPS, crea infatti una situazione di pericolo connesso alla circolazione incontrollata dell'arma - che la misura ablativa in esame mira a neutralizzare - particolarmente allarmante in relazione alle gravissime conseguenze per la vita umana e per l'ordine pubblico che il suo uso illecito può provocare.
Atti oggetto del giudizio
legge
22/05/1975
n. 152
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 27
co. 2
Costituzione
art. 42
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 6
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 1
Carta dei diritti fondamentali U.E.
n.
art. 17
Carta dei diritti fondamentali U.E.
n.
art. 48