Sentenza 205/2006 (ECLI:IT:COST:2006:205)
Massima numero 30419
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
17/05/2006; Decisione del
17/05/2006
Deposito del 26/05/2006; Pubblicazione in G. U. 31/05/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 205/06. IMPIEGO PUBBLICO - NORME DELLA REGIONE UMBRIA - CONCORSO - RISERVA DI POSTI NEL LIMITE DEL QUARANTA PER CENTO A FAVORE DI COLORO CHE ABBIANO GIÀ PRESTATO ATTIVITÀ A TEMPO DETERMINATO ALLE DIPENDENZE DELLA REGIONE - RICORSO DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL PUBBLICO CONCORSO, DI RAGIONEVOLEZZA E DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 205/06. IMPIEGO PUBBLICO - NORME DELLA REGIONE UMBRIA - CONCORSO - RISERVA DI POSTI NEL LIMITE DEL QUARANTA PER CENTO A FAVORE DI COLORO CHE ABBIANO GIÀ PRESTATO ATTIVITÀ A TEMPO DETERMINATO ALLE DIPENDENZE DELLA REGIONE - RICORSO DEL GOVERNO - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL PUBBLICO CONCORSO, DI RAGIONEVOLEZZA E DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19, commi 1 e 2, lettera b), della legge della Regione Umbria 1° febbraio 2005, n. 2, che prevede (comma 1) che " il Consiglio regionale e la Giunta regionale, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, possono riservare posti nel limite del quaranta per cento di quelli oggetto di reclutamento dall'esterno a favore di soggetti che abbiano già avuto rapporti di lavoro con le predette amministrazioni ad eccezione di quelli attivati dai Gruppi consiliari, in applicazione della legge regionale 20 marzo 2001, n. 7" e (comma 2) che "i soggetti di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare ai concorsi banditi dall'Amministrazione di rispettiva appartenenza a condizione che: a) siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno ed in particolare dei titoli di studio prescritti per le categorie relative ai posti messi a concorso; b) abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato e/o parasubordinato a tempo determinato, per una durata complessiva di almeno 24 mesi nel periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2004". L'aver prestato attività a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione regionale, infatti, non può essere considerato ex se, ed in mancanza di altre particolari e straordinarie ragioni giustificatrici della deroga al principio di cui all'art. 97, terzo comma, della Costituzione, un valido presupposto per una riserva di posti, risolvendosi, piuttosto, in un arbitrario privilegio a favore di una generica categoria di persone.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 19, commi 1 e 2, lettera b), della legge della Regione Umbria 1° febbraio 2005, n. 2, che prevede (comma 1) che " il Consiglio regionale e la Giunta regionale, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale, possono riservare posti nel limite del quaranta per cento di quelli oggetto di reclutamento dall'esterno a favore di soggetti che abbiano già avuto rapporti di lavoro con le predette amministrazioni ad eccezione di quelli attivati dai Gruppi consiliari, in applicazione della legge regionale 20 marzo 2001, n. 7" e (comma 2) che "i soggetti di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare ai concorsi banditi dall'Amministrazione di rispettiva appartenenza a condizione che: a) siano in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno ed in particolare dei titoli di studio prescritti per le categorie relative ai posti messi a concorso; b) abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato e/o parasubordinato a tempo determinato, per una durata complessiva di almeno 24 mesi nel periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 2004". L'aver prestato attività a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione regionale, infatti, non può essere considerato ex se, ed in mancanza di altre particolari e straordinarie ragioni giustificatrici della deroga al principio di cui all'art. 97, terzo comma, della Costituzione, un valido presupposto per una riserva di posti, risolvendosi, piuttosto, in un arbitrario privilegio a favore di una generica categoria di persone.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
01/02/2005
n. 2
art. 19
co. 1
legge della Regione Umbria
01/02/2005
n. 2
art. 19
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 51
Costituzione
art. 97
co. 1
Costituzione
art. 97
co. 3
Altri parametri e norme interposte