Sentenza 206/2006 (ECLI:IT:COST:2006:206)
Massima numero 30420
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
17/05/2006; Decisione del
17/05/2006
Deposito del 26/05/2006; Pubblicazione in G. U. 31/05/2006
Massime associate alla pronuncia:
30421
Titolo
SENT. 206/06 A. STRANIERO - REGOLARIZZAZIONE DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI - SOGGETTI GIÀ DESTINATARI DI PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE DA ESEGUIRE MEDIANTE ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA, OVVERO CHE ABBIANO LASCIATO IL TERRITORIO NAZIONALE E SI TROVINO NELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 13, DEL D.LGS. N. 286/1998 - ESCLUSIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO - INSUFFICIENTE DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE OGGETTO DEI GIUDIZI 'A QUIBUS' - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 206/06 A. STRANIERO - REGOLARIZZAZIONE DI LAVORATORI EXTRACOMUNITARI - SOGGETTI GIÀ DESTINATARI DI PROVVEDIMENTI DI ESPULSIONE DA ESEGUIRE MEDIANTE ACCOMPAGNAMENTO ALLA FRONTIERA, OVVERO CHE ABBIANO LASCIATO IL TERRITORIO NAZIONALE E SI TROVINO NELLE CONDIZIONI DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 13, DEL D.LGS. N. 286/1998 - ESCLUSIONE - DENUNCIATA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCESSO - INSUFFICIENTE DESCRIZIONE DELLE FATTISPECIE OGGETTO DEI GIUDIZI 'A QUIBUS' - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente di procedere alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari irregolari che siano stati destinatari di provvedimenti di espulsione da eseguirsi mediante accompagnamento alla frontiera o si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998, dal momento che le ordinanze di rimessione non precisano le ragioni dei provvedimenti di espulsione con accompagnamento alla frontiera di cui sono destinatari gli extracomunitari parti dei giudizi a quibus, non consentendo alla Corte di svolgere il controllo sulla rilevanza.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 8, lettera a), del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non consente di procedere alla regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari irregolari che siano stati destinatari di provvedimenti di espulsione da eseguirsi mediante accompagnamento alla frontiera o si trovino nelle condizioni di cui all'art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286 del 1998, dal momento che le ordinanze di rimessione non precisano le ragioni dei provvedimenti di espulsione con accompagnamento alla frontiera di cui sono destinatari gli extracomunitari parti dei giudizi a quibus, non consentendo alla Corte di svolgere il controllo sulla rilevanza.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
09/09/2002
n. 195
art. 1
co. 8
legge
09/10/2002
n. 222
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte