Sentenza 207/2006 (ECLI:IT:COST:2006:207)
Massima numero 30423
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
17/05/2006; Decisione del
17/05/2006
Deposito del 26/05/2006; Pubblicazione in G. U. 31/05/2006
Titolo
SENT. 207/06 B. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE SICILIANA - ASSEGNAZIONE DI PERSONALE AGLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA REGIONE SICILIANA ATTRAVERSO L'ISTITUTO DEL COMANDO - RICHIESTA DA EFFETTUARSI DAI CAPI DEGLI UFFICI PERIFERICI DEGLI ORGANI GIUDIZIARI ANZICHÉ DAGLI UFFICI CENTRALI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 207/06 B. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE SICILIANA - ASSEGNAZIONE DI PERSONALE AGLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA REGIONE SICILIANA ATTRAVERSO L'ISTITUTO DEL COMANDO - RICHIESTA DA EFFETTUARSI DAI CAPI DEGLI UFFICI PERIFERICI DEGLI ORGANI GIUDIZIARI ANZICHÉ DAGLI UFFICI CENTRALI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La Corte ha avuto modo di chiarire che non può desumersi dall'art. 110 Cost. una competenza esclusiva ed accentrata degli uffici ministeriali di tutte le funzioni amministrative relative ai servizi giudiziari, che restano distribuite tra centro e periferia secondo le norme e le prassi statali fissate da tempo e ribadite dalla legge di delega sulla riforma dell'ordinamento giudiziario. Non è pertanto fondata, in riferimento all'art. 110 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo inciso, art. 2, commi 2, ultimo inciso, 3 e 4 e artt. 3 e 4 della legge della Regione Siciliana 31 maggio 2005, n. 6.
La Corte ha avuto modo di chiarire che non può desumersi dall'art. 110 Cost. una competenza esclusiva ed accentrata degli uffici ministeriali di tutte le funzioni amministrative relative ai servizi giudiziari, che restano distribuite tra centro e periferia secondo le norme e le prassi statali fissate da tempo e ribadite dalla legge di delega sulla riforma dell'ordinamento giudiziario. Non è pertanto fondata, in riferimento all'art. 110 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo inciso, art. 2, commi 2, ultimo inciso, 3 e 4 e artt. 3 e 4 della legge della Regione Siciliana 31 maggio 2005, n. 6.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
31/05/2005
n. 6
art. 1
co.
legge della Regione siciliana
31/05/2005
n. 6
art. 2
co. 2
legge della Regione siciliana
31/05/2005
n. 6
art. 2
co. 3
legge della Regione siciliana
31/05/2005
n. 6
art. 2
co. 4
legge della Regione siciliana
31/05/2005
n. 6
art. 3
co.
legge della Regione siciliana
31/05/2005
n. 6
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 110
Altri parametri e norme interposte