Sentenza 207/2006 (ECLI:IT:COST:2006:207)
Massima numero 30424
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
17/05/2006; Decisione del
17/05/2006
Deposito del 26/05/2006; Pubblicazione in G. U. 31/05/2006
Titolo
SENT. 207/06 C. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE SICILIANA - ASSEGNAZIONE DI PERSONALE E DI BENI AGLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA REGIONE SICILIANA ATTRAVERSO L'ISTITUTO DEL COMANDO E DEL COMODATO - MANCATA PREVISIONE DI ASSENSO DEGLI ORGANI STATALI CENTRALI - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE STATALI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 207/06 C. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE SICILIANA - ASSEGNAZIONE DI PERSONALE E DI BENI AGLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA REGIONE SICILIANA ATTRAVERSO L'ISTITUTO DEL COMANDO E DEL COMODATO - MANCATA PREVISIONE DI ASSENSO DEGLI ORGANI STATALI CENTRALI - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - DENUNCIATA LESIONE DELLE COMPETENZE STATALI - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Va escluso che le norme regionali impugnate introducano alterazioni di alcun tipo nell'organizzazione e nelle procedure interne dell'amministrazione giudiziaria, tanto più che il carattere puramente facoltativo della richiesta di comando di personale o di comodato di beni strumentali, da parte dei capi degli uffici statali, esclude che con legge regionale siano stati introdotti vincoli a carico di organi dello Stato. Non è pertanto fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo inciso, art. 2, commi 2, ultimo inciso, 3 e 4 e artt. 3 e 4 della legge della Regione Siciliana 31 maggio 2005, n. 6.
Va escluso che le norme regionali impugnate introducano alterazioni di alcun tipo nell'organizzazione e nelle procedure interne dell'amministrazione giudiziaria, tanto più che il carattere puramente facoltativo della richiesta di comando di personale o di comodato di beni strumentali, da parte dei capi degli uffici statali, esclude che con legge regionale siano stati introdotti vincoli a carico di organi dello Stato. Non è pertanto fondata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, ultimo inciso, art. 2, commi 2, ultimo inciso, 3 e 4 e artt. 3 e 4 della legge della Regione Siciliana 31 maggio 2005, n. 6.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione siciliana
31/05/2005
n. 6
art. 1
co.
legge della Regione siciliana
31/05/2005
n. 6
art. 2
co. 2
legge della Regione siciliana
31/05/2005
n. 6
art. 3
co.
legge della Regione siciliana
31/05/2005
n. 6
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte