Sentenza 207/2006 (ECLI:IT:COST:2006:207)
Massima numero 30425
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  17/05/2006;  Decisione del  17/05/2006
Deposito del 26/05/2006; Pubblicazione in G. U. 31/05/2006
Massime associate alla pronuncia:  30422  30423  30424  30426


Titolo
SENT. 207/06 D. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - NORME DELLA REGIONE SICILIANA - ASSEGNAZIONE DI PERSONALE AGLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA REGIONE SICILIANA ATTRAVERSO L'ISTITUTO DEL COMANDO - ESCLUSIONE DEL DIRITTO AD EMOLUMENTI AGGIUNTIVI - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - DENUNCIATA INCIDENZA SU RAPPORTI DI LAVORO DISCIPLINATI DAL CODICE CIVILE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La norma impugnata si limita a precisare che dall'assegnazione di risorse umane alle amministrazioni statali non può derivare alcun diritto dei dipendenti comandati ad emolumenti aggiuntivi a carico delle amministrazioni destinatarie, per cui l'assetto del rapporto di lavoro del personale comandato non viene inciso dalla norma impugnata. Non è pertanto fondata, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione Siciliana, la questione di legittimità costituzionale dell'art. art. 2, comma 4, ultimo inciso, della legge della Regione Siciliana 31 maggio 2005, n. 6.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione siciliana  31/05/2005  n. 6  art. 2  co. 4

Parametri costituzionali

statuto regione Sicilia  art. 14

statuto regione Sicilia  art. 17

Altri parametri e norme interposte