Sentenza 5/2023 (ECLI:IT:COST:2023:5)
Massima numero 45383
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
20/12/2022; Decisione del
20/12/2022
Deposito del 24/01/2023; Pubblicazione in G. U. 25/01/2023
Titolo
Confisca - In genere - Pluralità di confische previste nell'ordinamento italiano - Conseguente varietà di disciplina e funzioni - Accertamento della loro natura giuridica - Necessaria valutazione in relazione alla specifica finalità e allo specifico oggetto di ciascuna di esse - Misure applicate dal giudice penale in connessione con un fatto di reato - Funzione punitiva o preventiva. (Classif. 265001).
Confisca - In genere - Pluralità di confische previste nell'ordinamento italiano - Conseguente varietà di disciplina e funzioni - Accertamento della loro natura giuridica - Necessaria valutazione in relazione alla specifica finalità e allo specifico oggetto di ciascuna di esse - Misure applicate dal giudice penale in connessione con un fatto di reato - Funzione punitiva o preventiva. (Classif. 265001).
Testo
La natura delle varie forme di confisca deve essere valutata in relazione alla specifica finalità e allo specifico oggetto di ciascuna di esse, nella consapevolezza della estrema varietà di disciplina e funzioni delle confische previste nell'ordinamento italiano. Non ogni misura limitativa o privativa di diritti fondamentali applicata da un giudice penale in connessione con un fatto di reato ha infatti necessariamente natura punitiva, potendo invece la stessa assolvere ad una funzione essenzialmente preventiva, come avviene ad esempio in relazione alle misure di sicurezza personali o alle misure cautelari, personali o reali. (Precedenti: S. 46/1964 - mass. 2145; S. 29/1961 - mass. 1237).
La natura delle varie forme di confisca deve essere valutata in relazione alla specifica finalità e allo specifico oggetto di ciascuna di esse, nella consapevolezza della estrema varietà di disciplina e funzioni delle confische previste nell'ordinamento italiano. Non ogni misura limitativa o privativa di diritti fondamentali applicata da un giudice penale in connessione con un fatto di reato ha infatti necessariamente natura punitiva, potendo invece la stessa assolvere ad una funzione essenzialmente preventiva, come avviene ad esempio in relazione alle misure di sicurezza personali o alle misure cautelari, personali o reali. (Precedenti: S. 46/1964 - mass. 2145; S. 29/1961 - mass. 1237).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte