Ordinanza 210/2006 (ECLI:IT:COST:2006:210)
Massima numero 30519
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  17/05/2006;  Decisione del  17/05/2006
Deposito del 26/05/2006; Pubblicazione in G. U. 31/05/2006
Massime associate alla pronuncia:  30430  30431


Titolo
ORD. 210/06 C. IMPOSTE E TASSE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CARTELLA ESATTORIALE - NOTIFICAZIONE AI CONTRIBUENTI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO, ISCRITTI ALL'ANAGRAFE DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE) - DISCIPLINA INIDONEA AD ASSICURARE L'EFFETTIVA CONOSCENZA DELL'ATTO - CONTRASTO CON I PRINCIPI ISPIRATORI DELLO STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE IN TEMA DI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE E BUONA FEDE TRA FISCO E CONTRIBUENTE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SOVRANITÀ POPOLARE - IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ERRONEA INDICAZIONE DELLE NORME OGGETTO DI CENSURA - RICHIESTA DI UNA PRONUNCIA ADDITIVA NON COSTITUZIONALMENTE OBBLIGATA - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 26, ultimo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c) ed e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, censurati, in riferimento agli artt. 1, 3 e 24 Cost., in quanto non prevedono, per l'ipotesi in cui la residenza estera sia conoscibile in base alle risultanze anagrafiche, che la notificazione sia eseguita mediante invio di copia della cartella alla residenza estera del contribuente e neppure che a quest'ultimo sia data notizia della notificazione effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lettera e), del d.P.R. n. 600 del 1973. I dubbi di illegittimità costituzionale sollevati dal rimettente, infatti, avrebbero dovuto investire il complesso di norme costituito, oltre che dalle disposizioni censurate, anche dall'art. 60, primo comma, lettera f) del d.P.R. n. 600 del 1973, con la conseguenza che l'omessa denuncia si risolve nell'incompleta e, dunque, erronea indicazione delle norme oggetto di censura, mentre le modalità di notificazione suggerite dal rimettente nella richiesta di pronuncia additiva non rappresentano una scelta costituzionalmente obbligata, restando riservata alla discrezionalità legislativa ogni determinazione in proposito.

- Sulla manifesta inammissibilità per erronea indicazione delle norme oggetto di censura v., citate, ordinanze n. 96/2004 e n. 417/2001.

- V., citate, sentenza n. 199/1996, ordinanza n. 185/2006.

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 600  art. 58  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 600  art. 58  co. 2

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 600  art. 60  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 600  art. 60  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  29/09/1973  n. 602  art. 26  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 1

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte