Sentenza 211/2006 (ECLI:IT:COST:2006:211)
Massima numero 30432
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
17/05/2006; Decisione del
17/05/2006
Deposito del 01/06/2006; Pubblicazione in G. U. 07/06/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 211/06. COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE - NORME DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI DI COOPERAZIONE SOLIDALE NONCHÉ DEI BENEFICIARI - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI POLITICA ESTERA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 211/06. COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE - NORME DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - INDIVIDUAZIONE DELLE TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI DI COOPERAZIONE SOLIDALE NONCHÉ DEI BENEFICIARI - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI POLITICA ESTERA - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 3, 4, 5, e 7 della legge della Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4, nella parte in cui disciplinano le attività di cooperazione internazionale. La legge impugnata, infatti, nel prevedere un potere di determinazione degli obiettivi di cooperazione solidale e di interventi di emergenza, nonché dei destinatari dei benefici sulla base dei criteri, per l'individuazione dei progetti, fissati dalla stessa Provincia ed implicando l'impiego diretto di risorse, umane e finanziarie, in progetti destinati ad offrire vantaggi socio-economici alle popolazioni ed agli Stati beneficiari invade il campo della cooperazione internazionale e, quindi, va a disciplinare una serie di attività tipiche della politica estera, riservata in modo esclusivo allo Stato.
Sono costituzionalmente illegittimi gli artt. 3, 4, 5, e 7 della legge della Provincia autonoma di Trento 15 marzo 2005, n. 4, nella parte in cui disciplinano le attività di cooperazione internazionale. La legge impugnata, infatti, nel prevedere un potere di determinazione degli obiettivi di cooperazione solidale e di interventi di emergenza, nonché dei destinatari dei benefici sulla base dei criteri, per l'individuazione dei progetti, fissati dalla stessa Provincia ed implicando l'impiego diretto di risorse, umane e finanziarie, in progetti destinati ad offrire vantaggi socio-economici alle popolazioni ed agli Stati beneficiari invade il campo della cooperazione internazionale e, quindi, va a disciplinare una serie di attività tipiche della politica estera, riservata in modo esclusivo allo Stato.
Atti oggetto del giudizio
legge della Provincia autonoma di Trento
15/03/2005
n. 4
art. 3
co.
legge della Provincia autonoma di Trento
15/03/2005
n. 4
art. 4
co.
legge della Provincia autonoma di Trento
15/03/2005
n. 4
art. 5
co.
legge della Provincia autonoma di Trento
15/03/2005
n. 4
art. 7
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 31/08/1972
n. 670
art.
legge 26/02/1987
n. 49
art. 1