Sentenza 212/2006 (ECLI:IT:COST:2006:212)
Massima numero 30434
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del  17/05/2006;  Decisione del  17/05/2006
Deposito del 01/06/2006; Pubblicazione in G. U. 07/06/2006
Massime associate alla pronuncia:  30433  30435


Titolo
SENT. 212/06 B. ALIMENTI E BEVANDE - NORME DELLA REGIONE UMBRIA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI - INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI IN CUI LA RACCOLTA È LIBERA - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - SUPERAMENTO DEI LIMITI FISSATI DALLA NORMA DI PRINCIPIO STATALE - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Illegittimità costituzionale dell'art. 2, lettere b) e c), della legge della Regione Umbria 26 maggio 2004, n. 8, per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost, in quanto la norma, ampliando, rispetto a quanto previsto nella legge-quadro statale 16 dicembre 1985, n. 752, gli ambiti territoriali in cui è libera la raccolta dei tartufi, supera i limiti fissati dalla norma di principio statale, in materia - valorizzazione dei beni ambientali - di competenza concorrente.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Umbria  26/05/2004  n. 8  art. 2  co. 

legge della Regione Umbria  26/05/2004  n. 8  art. 2  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  16/12/1985  n. 752  art. 6