Sentenza 212/2006 (ECLI:IT:COST:2006:212)
Massima numero 30435
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore MARINI A.
Udienza Pubblica del
17/05/2006; Decisione del
17/05/2006
Deposito del 01/06/2006; Pubblicazione in G. U. 07/06/2006
Titolo
SENT. 212/06 C. ALIMENTI E BEVANDE - NORME DELLA REGIONE UMBRIA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI - INDIVIDUAZIONE, FRA LE ZONE IN CUI LA RACCOLTA È LIBERA, DELLE SPONDE E DEGLI ARGINI DEI CORSI D'ACQUA - DEFINIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DELLE TARTUFAIE CONTROLLATE - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ECOSISTEMA E IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 212/06 C. ALIMENTI E BEVANDE - NORME DELLA REGIONE UMBRIA - DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE, CONSERVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI - INDIVIDUAZIONE, FRA LE ZONE IN CUI LA RACCOLTA È LIBERA, DELLE SPONDE E DEGLI ARGINI DEI CORSI D'ACQUA - DEFINIZIONE ED IDENTIFICAZIONE DELLE TARTUFAIE CONTROLLATE - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA STATALE IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ECOSISTEMA E IN MATERIA DI ORDINAMENTO CIVILE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, lettera a), e 4 della legge della Regione Umbria 26 maggio 2004, n. 8, censurati per contrasto con l'art. 117, commi secondo, lettere l) e s), e terzo, Cost.. L'art. 2, lettera a), non supera i limiti fissati dalla norma di principio statale in quanto non amplia, rispetto a quanto previsto nella legge-quadro statale 16 dicembre 1985, n. 752, gli ambiti territoriali in cui è libera la raccolta dei tartufi. L'art. 4, definendo il requisito della "presenza diffusa", ai fini del riconoscimento delle tartufaie controllate, e stabilendo limiti massimi di superficie, non contrasta con la legge quadro n. 752 del 1985, che contiene una definizione generica, insuscettibile di pratica applicazione, delle tartufaie controllate e deve, pertanto, essere integrata dalla norma di dettaglio regionale che individua in concreto i requisiti per il riconoscimento.
- V. citata, sentenza n. 328/1990.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, lettera a), e 4 della legge della Regione Umbria 26 maggio 2004, n. 8, censurati per contrasto con l'art. 117, commi secondo, lettere l) e s), e terzo, Cost.. L'art. 2, lettera a), non supera i limiti fissati dalla norma di principio statale in quanto non amplia, rispetto a quanto previsto nella legge-quadro statale 16 dicembre 1985, n. 752, gli ambiti territoriali in cui è libera la raccolta dei tartufi. L'art. 4, definendo il requisito della "presenza diffusa", ai fini del riconoscimento delle tartufaie controllate, e stabilendo limiti massimi di superficie, non contrasta con la legge quadro n. 752 del 1985, che contiene una definizione generica, insuscettibile di pratica applicazione, delle tartufaie controllate e deve, pertanto, essere integrata dalla norma di dettaglio regionale che individua in concreto i requisiti per il riconoscimento.
- V. citata, sentenza n. 328/1990.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Umbria
26/05/2004
n. 8
art. 2
co.
legge della Regione Umbria
26/05/2004
n. 8
art. 4
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 3
Altri parametri e norme interposte
legge 16/12/1985
n. 752
art. 3