Sentenza 5/2023 (ECLI:IT:COST:2023:5)
Massima numero 45384
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del
20/12/2022; Decisione del
20/12/2022
Deposito del 24/01/2023; Pubblicazione in G. U. 25/01/2023
Titolo
Armi e materie esplodenti - In genere - Confisca obbligatoria delle armi disposta dal giudice - Applicabilità a tutti i reati concernenti le armi, inclusa la contravvenzione dell'inosservanza dell'obbligo di comunicarne i trasferimenti - Denunciata disparità di trattamento, violazione della presunzione di innocenza e del diritto, anche convenzionale, di proprietà - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 017001).
Armi e materie esplodenti - In genere - Confisca obbligatoria delle armi disposta dal giudice - Applicabilità a tutti i reati concernenti le armi, inclusa la contravvenzione dell'inosservanza dell'obbligo di comunicarne i trasferimenti - Denunciata disparità di trattamento, violazione della presunzione di innocenza e del diritto, anche convenzionale, di proprietà - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 017001).
Testo
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Milano, sez. sesta penale, in riferimento agli artt. 3, 27, e 42, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 1 Prot. addiz. CEDU, 17 e 49, par. 3, CDFUE - dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975 «nella parte in cui prevede come obbligatoria la confisca delle armi anche in relazione alla contravvenzione di cui dell'art. 38 del r.d. n. 773/1931», relativa all'inosservanza dell'obbligo di comunicarne i trasferimenti. La misura ha natura preventiva, e non punitiva, e dunque sono inconferenti gli evocati parametri di cui agli artt. 27, 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 49, par. 3, CDFUE. Quanto invece all'indubbia incidenza della misura sul patrimonio dell'interessato, l'ablazione prevista costituisce una rilevante limitazione del diritto di proprietà, che tuttavia non può essere ritenuta manifestamente inidonea, non necessaria ovvero non proporzionata in senso stretto rispetto alla legittima finalità perseguita, che è quella - rilevante anche per il diritto dell'Unione europea - di assicurare in ogni momento la tracciabilità delle armi legittimamente presenti nel territorio. Ciò in considerazione dell'estrema gravità delle conseguenze che possono derivare da un uso improprio delle armi a carico della vita stessa dei consociati, che l'ordinamento ha il dovere di tutelare in forza dell'art. 2 Cost. Né sussiste disparità di trattamento poiché, trattandosi di una misura a contenuto preventivo e non già punitivo, ha scarso significato comparare la gravità del reato che ne costituisce il presupposto legale. Una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina censurata esige tuttavia che - nei casi in cui la confisca sia imposta dal giudice con la sentenza che dichiara l'estinzione per intervenuta oblazione della contravvenzione - tale provvedimento possa essere pronunciato soltanto in esito all'accertamento, nel contraddittorio tra le parti, dei presupposti di legge che giustificano l'applicazione della misura, senza che a ciò possa ostare la funzione deflattiva del carico giudiziale normalmente svolta da tale procedimento. (Precedenti: S. 50/2022 - mass. 44534; S. 109/2019 - mass. 42267; S. 20/2019 - mass. 42499; S. 49/2015 - mass. 38293).
Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Milano, sez. sesta penale, in riferimento agli artt. 3, 27, e 42, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione agli artt. 1 Prot. addiz. CEDU, 17 e 49, par. 3, CDFUE - dell'art. 6 della legge n. 152 del 1975 «nella parte in cui prevede come obbligatoria la confisca delle armi anche in relazione alla contravvenzione di cui dell'art. 38 del r.d. n. 773/1931», relativa all'inosservanza dell'obbligo di comunicarne i trasferimenti. La misura ha natura preventiva, e non punitiva, e dunque sono inconferenti gli evocati parametri di cui agli artt. 27, 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 49, par. 3, CDFUE. Quanto invece all'indubbia incidenza della misura sul patrimonio dell'interessato, l'ablazione prevista costituisce una rilevante limitazione del diritto di proprietà, che tuttavia non può essere ritenuta manifestamente inidonea, non necessaria ovvero non proporzionata in senso stretto rispetto alla legittima finalità perseguita, che è quella - rilevante anche per il diritto dell'Unione europea - di assicurare in ogni momento la tracciabilità delle armi legittimamente presenti nel territorio. Ciò in considerazione dell'estrema gravità delle conseguenze che possono derivare da un uso improprio delle armi a carico della vita stessa dei consociati, che l'ordinamento ha il dovere di tutelare in forza dell'art. 2 Cost. Né sussiste disparità di trattamento poiché, trattandosi di una misura a contenuto preventivo e non già punitivo, ha scarso significato comparare la gravità del reato che ne costituisce il presupposto legale. Una interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina censurata esige tuttavia che - nei casi in cui la confisca sia imposta dal giudice con la sentenza che dichiara l'estinzione per intervenuta oblazione della contravvenzione - tale provvedimento possa essere pronunciato soltanto in esito all'accertamento, nel contraddittorio tra le parti, dei presupposti di legge che giustificano l'applicazione della misura, senza che a ciò possa ostare la funzione deflattiva del carico giudiziale normalmente svolta da tale procedimento. (Precedenti: S. 50/2022 - mass. 44534; S. 109/2019 - mass. 42267; S. 20/2019 - mass. 42499; S. 49/2015 - mass. 38293).
Atti oggetto del giudizio
legge
22/05/1975
n. 152
art. 6
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 27
Costituzione
art. 42
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 1
Carta dei diritti fondamentali U.E.
n.
art. 17
Carta dei diritti fondamentali U.E.
n.
art. 49
co. 3