Sentenza 213/2006 (ECLI:IT:COST:2006:213)
Massima numero 30438
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  17/05/2006;  Decisione del  17/05/2006
Deposito del 01/06/2006; Pubblicazione in G. U. 07/06/2006
Massime associate alla pronuncia:  30436  30437  30439  30440  30441  30442  30443  30444  30445


Titolo
SENT. 213/06 C. PESCA - INTERVENTI IN FAVORE DEL SETTORE ITTICO DI CUI ALLA LEGGE N. 41 DEL 1982 - PREVISIONE, DELLA REALIZZAZIONE, NELLE MORE DELL'ADOZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI PREVISTI DALLE LEGGI NN. 131 DEL 2003 E 38 DEL 2003, DA PARTE DELLO STATO, DELLE REGIONI E DELLE PROVINCIE, LIMITATAMENTE ALLE RISPETTIVE COMPETENZE STABILITE DALLA PARTE IV DEL VI PIANO NAZIONALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA ADOTTATO CON DECRETO DEL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI 25 MAGGIO 2000 - APPROVAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA PER L'ANNO 2004 MEDIANTE DECRETO DEL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI - RICORSO DELLE REGIONI TOSCANA ED EMILIA-ROMAGNA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA ESCLUSIVA O CONCORRENTE REGIONALE IN MATERIA DI PESCA ED ACQUICOLTURA - MANCATA PREVISIONE DELL'INTESA CON LE REGIONI INTERESSATE - NATURA TRANSITORIA DELLE DISPOSIZIONI CENSURATE - ATTRAZIONE IN SUSSISDIARIETÀ DELLA FUNZIONE DI RIFINANZIAMENTO DELLA SPESA - OMESSA PREVISIONE DELL'INTESA CON LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 4, commi 29 e 30, della legge n. 350 del 2003, nella parte in cui non stabilisce che la ripartizione delle risorse finanziarie ivi prevista, nonché l'approvazione del Piano nazionale della pesca e dell'acquacoltura per l'anno 2004, avvengano d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Invero la Parte IV del Piano del VI Piano nazionale delle pesca e dell'acquacoltura, richiamata dalla normativa censurata, ripartisce tra lo Stato e le Regioni le risorse finanziarie per i diversi settori di intervento che sono riconducibili sia a competenze statali, sia a competenze regionali, sicché appare palese che il rifinanziamento delle spesa così disposto va ad incidere sia su ambiti di competenza statale, che su ambiti di competenza regionale; sussistono inoltre sufficienti elementi per ritenere che un intervento finanziario così complesso ed articolato possa giustificare, a norma dell'art. 118, primo comma, Cost., l'allocazione delle relative funzioni ad un livello unitario che, nella specie, è quello dello Stato. Donde, tanto con riferimento alla natura transitoria delle disposizioni censurate, quanto con riguardo alla chiamata in sussidiarietà, al livello statale, della funzione di finanziamento della spesa, deve ritenersi che le disposizioni medesime rientrino nella competenza dello Stato. Nondimeno, sarebbe stato necessario, in ragione del principio di leale collaborazione, che deve permeare di sé i rapporti istituzionali tra lo Stato e le Regioni, il coinvolgimento delle Regioni nella fase di ripartizione delle risorse finanziarie tra i vari tipi di impiego, mediante intesa.

- Sull'impossibilità di ricondurre un determinato oggetto di disciplina normativa all'ambito di applicazione affidato alla legislazione residuale delle Regioni per il solo fatto che tale oggetto non sia immediatamente riferibile ad una delle materie elencate nei commi secondo e terzo dell'art. 117 Cost., v. citata sentenza n. 370/2003.

- In caso di intreccio di discipline, si applica il criterio della prevalenza di una materia sull'altra e il principio della leale collaborazione, v. citata sentenza n. 231/2005.

- Sulla esclusione della declaratoria di illegittimità costituzionale di norme statali sul rilievo del loro carattere meramente transitorio, v. sentenze n. 417/2005, e n. 36/2004.

Atti oggetto del giudizio

legge  24/12/2003  n. 350  art. 4  co. 29

legge  24/12/2003  n. 350  art. 4  co. 30

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Costituzione  art. 117  co. 4

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte