Sentenza 213/2006 (ECLI:IT:COST:2006:213)
Massima numero 30439
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
17/05/2006; Decisione del
17/05/2006
Deposito del 01/06/2006; Pubblicazione in G. U. 07/06/2006
Titolo
SENT. 213/06 D. PESCA - REGIONE MARCHE - NORME IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA E DI ACQUACOLTURA - PREVISIONE DI INTERVENTI VOLTI ALLA SALVAGUARDIA DELLE RISORSE ITTICHE REGIONALI MEDIANTE IL PIANO REGIONALE DELLA PESCA - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA STATALE RELATIVA ALLA DISCIPLINA UNIFORME IN MATERIA, NEL RISPETTO DEGLI ACCORDI E CONTRATTI INTERNAZIONALI - GENERICITÀ DELLE CENSURE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 213/06 D. PESCA - REGIONE MARCHE - NORME IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA E DI ACQUACOLTURA - PREVISIONE DI INTERVENTI VOLTI ALLA SALVAGUARDIA DELLE RISORSE ITTICHE REGIONALI MEDIANTE IL PIANO REGIONALE DELLA PESCA - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA STATALE RELATIVA ALLA DISCIPLINA UNIFORME IN MATERIA, NEL RISPETTO DEGLI ACCORDI E CONTRATTI INTERNAZIONALI - GENERICITÀ DELLE CENSURE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), della legge della Regione Marche n. 11 del 2004, proposta, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e s), della Costituzione, nella parte in cui prevede che il Piano regionale della pesca contenga, tra l'altro, interventi volti alla salvaguardia di risorse ittiche della Regione, in quanto la disposizione censurata qualificherebbe dette risorse come regionali, mentre le stesse necessitano di una disciplina di tutela e di conservazione uniforme, nel rispetto, tra l'altro, di convenzioni e accordi internazionali. Infatti, le censure proposte sono generiche non facendosi riferimento, in particolare, con riguardo agli atti internazionali invocati, ad alcuna specifica disposizione degli stessi.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), della legge della Regione Marche n. 11 del 2004, proposta, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e s), della Costituzione, nella parte in cui prevede che il Piano regionale della pesca contenga, tra l'altro, interventi volti alla salvaguardia di risorse ittiche della Regione, in quanto la disposizione censurata qualificherebbe dette risorse come regionali, mentre le stesse necessitano di una disciplina di tutela e di conservazione uniforme, nel rispetto, tra l'altro, di convenzioni e accordi internazionali. Infatti, le censure proposte sono generiche non facendosi riferimento, in particolare, con riguardo agli atti internazionali invocati, ad alcuna specifica disposizione degli stessi.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
13/05/2004
n. 11
art. 4
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte