Sentenza 213/2006 (ECLI:IT:COST:2006:213)
Massima numero 30439
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  17/05/2006;  Decisione del  17/05/2006
Deposito del 01/06/2006; Pubblicazione in G. U. 07/06/2006
Massime associate alla pronuncia:  30436  30437  30438  30440  30441  30442  30443  30444  30445


Titolo
SENT. 213/06 D. PESCA - REGIONE MARCHE - NORME IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA E DI ACQUACOLTURA - PREVISIONE DI INTERVENTI VOLTI ALLA SALVAGUARDIA DELLE RISORSE ITTICHE REGIONALI MEDIANTE IL PIANO REGIONALE DELLA PESCA - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA STATALE RELATIVA ALLA DISCIPLINA UNIFORME IN MATERIA, NEL RISPETTO DEGLI ACCORDI E CONTRATTI INTERNAZIONALI - GENERICITÀ DELLE CENSURE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, lettera a), della legge della Regione Marche n. 11 del 2004, proposta, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e s), della Costituzione, nella parte in cui prevede che il Piano regionale della pesca contenga, tra l'altro, interventi volti alla salvaguardia di risorse ittiche della Regione, in quanto la disposizione censurata qualificherebbe dette risorse come regionali, mentre le stesse necessitano di una disciplina di tutela e di conservazione uniforme, nel rispetto, tra l'altro, di convenzioni e accordi internazionali. Infatti, le censure proposte sono generiche non facendosi riferimento, in particolare, con riguardo agli atti internazionali invocati, ad alcuna specifica disposizione degli stessi.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  13/05/2004  n. 11  art. 4  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte