Sentenza 213/2006 (ECLI:IT:COST:2006:213)
Massima numero 30441
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
17/05/2006; Decisione del
17/05/2006
Deposito del 01/06/2006; Pubblicazione in G. U. 07/06/2006
Titolo
SENT. 213/06 F. PESCA - REGIONE MARCHE - NORME IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA E DI ACQUACOLTURA - PREVISIONE, TRA I COMPONENTI DELLA CONSULTA PER L'ECONOMIA ITTICA E DELLA COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA, DI UN RAPPRESENTANTE DELLA CAPITANERIA DI PORTO, INDIVIDUATO NEL DIRETTORE MARITTIMO O IN UN SUO DELEGATO - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI ORGANI ED UFFICI DELLO STATO - PREVISIONE, EX ART. 105, COMMA 6, D.LGS. N. 112 DEL 1998, DELL'AVVALIMENTO, DA PARTE DELLE REGIONI, DEGLI UFFICI DELLE CAPITANERIE DI PORTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 213/06 F. PESCA - REGIONE MARCHE - NORME IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA E DI ACQUACOLTURA - PREVISIONE, TRA I COMPONENTI DELLA CONSULTA PER L'ECONOMIA ITTICA E DELLA COMMISSIONE TECNICO-SCIENTIFICA, DI UN RAPPRESENTANTE DELLA CAPITANERIA DI PORTO, INDIVIDUATO NEL DIRETTORE MARITTIMO O IN UN SUO DELEGATO - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI ORGANI ED UFFICI DELLO STATO - PREVISIONE, EX ART. 105, COMMA 6, D.LGS. N. 112 DEL 1998, DELL'AVVALIMENTO, DA PARTE DELLE REGIONI, DEGLI UFFICI DELLE CAPITANERIE DI PORTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera g), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, lettera e) e 7, comma 1, lettera f), della legge della Regione Marche n. 11 del 2004, il quale stabilisce che tra i componenti della Consulta per l'economia ittica e della Commissione tecnico-scientifica - nuove strutture regionali che operano nell'ambito della pesca - vi sia un rappresentante delle Capitanerie di porto, individuato nel direttore marittimo o in un suo delegato. Posto che l'art. 105, comma 6, del d.lgs. n. 112 del 1998 prevede espressamente che le Regioni e gli enti locali, per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima, possano avvalersi degli uffici delle Capitanerie di porto, deve ritenersi legittimo il previsto inserimento di rappresentanti delle Capitanerie di porto nei predetti organismi regionali.
- In tema di forme di collaborazione e di coordinamento coinvolgenti compiti e attribuzioni di organi dello Stato da parte delle Regioni, v. citata sentenza n. 429/2004.
Non è fondata, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera g), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, lettera e) e 7, comma 1, lettera f), della legge della Regione Marche n. 11 del 2004, il quale stabilisce che tra i componenti della Consulta per l'economia ittica e della Commissione tecnico-scientifica - nuove strutture regionali che operano nell'ambito della pesca - vi sia un rappresentante delle Capitanerie di porto, individuato nel direttore marittimo o in un suo delegato. Posto che l'art. 105, comma 6, del d.lgs. n. 112 del 1998 prevede espressamente che le Regioni e gli enti locali, per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima, possano avvalersi degli uffici delle Capitanerie di porto, deve ritenersi legittimo il previsto inserimento di rappresentanti delle Capitanerie di porto nei predetti organismi regionali.
- In tema di forme di collaborazione e di coordinamento coinvolgenti compiti e attribuzioni di organi dello Stato da parte delle Regioni, v. citata sentenza n. 429/2004.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
13/05/2004
n. 11
art. 6
co. 2
legge della Regione Marche
13/05/2004
n. 11
art. 7
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte