Sentenza 213/2006 (ECLI:IT:COST:2006:213)
Massima numero 30442
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
17/05/2006; Decisione del
17/05/2006
Deposito del 01/06/2006; Pubblicazione in G. U. 07/06/2006
Titolo
SENT. 213/06 G. PESCA - REGIONE MARCHE - NORME IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA E DI ACQUACOLTURA - CANONI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER GLI USI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI PESCA - DETERMINAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN TEMA DI CANONI DI CONCESSIONE SUL DEMANIO MARITTIMO - INCIDENZA SULLE PREROGATIVE DELLO STATO QUALE ENTE "PROPRIETARIO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 213/06 G. PESCA - REGIONE MARCHE - NORME IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA E DI ACQUACOLTURA - CANONI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER GLI USI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI PESCA - DETERMINAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN TEMA DI CANONI DI CONCESSIONE SUL DEMANIO MARITTIMO - INCIDENZA SULLE PREROGATIVE DELLO STATO QUALE ENTE "PROPRIETARIO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 1, della legge della Regione Marche n. 11 del 2004. Premesso che il potere dominicale che spetta allo Stato, quale proprietario, di disporre dei propri beni, «non incontra i limiti della ripartizione delle competenze secondo le materie», la disposizione regionale, la quale affida alla Giunta regionale la determinazione dell'ammontare del canone da corrispondere per la concessione dei beni del demanio marittimo, incide su prerogative spettanti allo Stato nella sua qualità di ente "proprietario" di beni del demanio marittimo e viola quindi l'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost.
- Sulla distinzione delle competenze che spettano alle Regioni in determinate materie e il potere dominicale che spetta allo Stato, quale proprietario, di disporre dei propri beni, v. citate sentenze n. 427/2004 e n. 286.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 1, della legge della Regione Marche n. 11 del 2004. Premesso che il potere dominicale che spetta allo Stato, quale proprietario, di disporre dei propri beni, «non incontra i limiti della ripartizione delle competenze secondo le materie», la disposizione regionale, la quale affida alla Giunta regionale la determinazione dell'ammontare del canone da corrispondere per la concessione dei beni del demanio marittimo, incide su prerogative spettanti allo Stato nella sua qualità di ente "proprietario" di beni del demanio marittimo e viola quindi l'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost.
- Sulla distinzione delle competenze che spettano alle Regioni in determinate materie e il potere dominicale che spetta allo Stato, quale proprietario, di disporre dei propri beni, v. citate sentenze n. 427/2004 e n. 286.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Marche
13/05/2004
n. 11
art. 9
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte