Sentenza 213/2006 (ECLI:IT:COST:2006:213)
Massima numero 30442
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  17/05/2006;  Decisione del  17/05/2006
Deposito del 01/06/2006; Pubblicazione in G. U. 07/06/2006
Massime associate alla pronuncia:  30436  30437  30438  30439  30440  30441  30443  30444  30445


Titolo
SENT. 213/06 G. PESCA - REGIONE MARCHE - NORME IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA E DI ACQUACOLTURA - CANONI RELATIVI ALLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME PER GLI USI RELATIVI ALLE ATTIVITÀ DI PESCA - DETERMINAZIONE DA PARTE DELLA REGIONE - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN TEMA DI CANONI DI CONCESSIONE SUL DEMANIO MARITTIMO - INCIDENZA SULLE PREROGATIVE DELLO STATO QUALE ENTE "PROPRIETARIO - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 9, comma 1, della legge della Regione Marche n. 11 del 2004. Premesso che il potere dominicale che spetta allo Stato, quale proprietario, di disporre dei propri beni, «non incontra i limiti della ripartizione delle competenze secondo le materie», la disposizione regionale, la quale affida alla Giunta regionale la determinazione dell'ammontare del canone da corrispondere per la concessione dei beni del demanio marittimo, incide su prerogative spettanti allo Stato nella sua qualità di ente "proprietario" di beni del demanio marittimo e viola quindi l'art. 117, comma secondo, lettera e), Cost.

- Sulla distinzione delle competenze che spettano alle Regioni in determinate materie e il potere dominicale che spetta allo Stato, quale proprietario, di disporre dei propri beni, v. citate sentenze n. 427/2004 e n. 286.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Marche  13/05/2004  n. 11  art. 9  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte