Sentenza 213/2006 (ECLI:IT:COST:2006:213)
Massima numero 30443
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  17/05/2006;  Decisione del  17/05/2006
Deposito del 01/06/2006; Pubblicazione in G. U. 07/06/2006
Massime associate alla pronuncia:  30436  30437  30438  30439  30440  30441  30442  30444  30445


Titolo
SENT. 213/06 H. PESCA - REGIONE ABRUZZO - NORME IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA E DI ACQUACOLTURA - POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA ITTICA REGIONALE - PREVISIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DEL PRODOTTO ITTICO REGIONALE CON ISTITUZIONE DI MARCHIO REGIONALE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DENUNCIATA INVASIONE DELLA COMPETENZA STATALE RELATIVA AL DIVIETO DI INTRODUZIONE DI QUALSIASI MISURA IDONEA AD OSTACOLARE L'IMPORTAZIONE DA ALTRI PAESI COMUNITARI NONCHÉ CONTRASTO CON L'ART. 28 TRATTATO UNIONE EUROPEA E CON IL REGOLAMENTO CEE N. 2081/92, E VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI CONCORRENZA - DISPOSIZIONE NON ISTITUTIVA DI UN MARCHIO IDENTIFICATIVO DI UN PRODOTTO MA LIMITATA ALLA SUA INCENTIVAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera f), della legge della Regione Abruzzo n. 22/2004, in riferimento all'art. 117, primo comma - anche in relazione al regolamento CEE n. 2081/92, del 14 luglio 1992 (Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e della denominazione d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari) e all'art. 28 del Trattato che istituisce la Comunità europea - e all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. La disposizione regionale - la quale prevede misure per la promozione di certificazioni di qualità del prodotto ittico «catturato dalla Marineria Abruzzese» o allevato in impianti di acquacoltura/maricoltura dislocati nel territorio regionale o nel «mare antistante» la Regione Abruzzo - non disciplina un nuovo sistema di certificazione di qualità, né istituisce e/o disciplina un marchio identificativo di un prodotto, ma, limitandosi a prevedere forme di incentivazione di un prodotto (il pescato abruzzese), di cui non vengono indicate o protette particolari qualità o caratteristiche tipologiche, introduce misure di sostegno ad attività economiche localizzate sul territorio regionale, che in quanto tali non violano le disposizioni comunitarie ed internazionali relative alla provenienza geografica e alle caratteristiche dei prodotti − volte, tra l'altro, a garantire condizioni di concorrenza uguale − né integrano meccanismi economici idonei ad incidere sulla concorrenzialità dei mercati.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Abruzzo  05/08/2004  n. 22  art. 2  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 1

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte