Sentenza 213/2006 (ECLI:IT:COST:2006:213)
Massima numero 30443
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
17/05/2006; Decisione del
17/05/2006
Deposito del 01/06/2006; Pubblicazione in G. U. 07/06/2006
Titolo
SENT. 213/06 H. PESCA - REGIONE ABRUZZO - NORME IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA E DI ACQUACOLTURA - POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA ITTICA REGIONALE - PREVISIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DEL PRODOTTO ITTICO REGIONALE CON ISTITUZIONE DI MARCHIO REGIONALE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DENUNCIATA INVASIONE DELLA COMPETENZA STATALE RELATIVA AL DIVIETO DI INTRODUZIONE DI QUALSIASI MISURA IDONEA AD OSTACOLARE L'IMPORTAZIONE DA ALTRI PAESI COMUNITARI NONCHÉ CONTRASTO CON L'ART. 28 TRATTATO UNIONE EUROPEA E CON IL REGOLAMENTO CEE N. 2081/92, E VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI CONCORRENZA - DISPOSIZIONE NON ISTITUTIVA DI UN MARCHIO IDENTIFICATIVO DI UN PRODOTTO MA LIMITATA ALLA SUA INCENTIVAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 213/06 H. PESCA - REGIONE ABRUZZO - NORME IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA E DI ACQUACOLTURA - POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA ITTICA REGIONALE - PREVISIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ DEL PRODOTTO ITTICO REGIONALE CON ISTITUZIONE DI MARCHIO REGIONALE IDENTIFICATIVO DEL PRODOTTO - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DENUNCIATA INVASIONE DELLA COMPETENZA STATALE RELATIVA AL DIVIETO DI INTRODUZIONE DI QUALSIASI MISURA IDONEA AD OSTACOLARE L'IMPORTAZIONE DA ALTRI PAESI COMUNITARI NONCHÉ CONTRASTO CON L'ART. 28 TRATTATO UNIONE EUROPEA E CON IL REGOLAMENTO CEE N. 2081/92, E VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI CONCORRENZA - DISPOSIZIONE NON ISTITUTIVA DI UN MARCHIO IDENTIFICATIVO DI UN PRODOTTO MA LIMITATA ALLA SUA INCENTIVAZIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera f), della legge della Regione Abruzzo n. 22/2004, in riferimento all'art. 117, primo comma - anche in relazione al regolamento CEE n. 2081/92, del 14 luglio 1992 (Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e della denominazione d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari) e all'art. 28 del Trattato che istituisce la Comunità europea - e all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. La disposizione regionale - la quale prevede misure per la promozione di certificazioni di qualità del prodotto ittico «catturato dalla Marineria Abruzzese» o allevato in impianti di acquacoltura/maricoltura dislocati nel territorio regionale o nel «mare antistante» la Regione Abruzzo - non disciplina un nuovo sistema di certificazione di qualità, né istituisce e/o disciplina un marchio identificativo di un prodotto, ma, limitandosi a prevedere forme di incentivazione di un prodotto (il pescato abruzzese), di cui non vengono indicate o protette particolari qualità o caratteristiche tipologiche, introduce misure di sostegno ad attività economiche localizzate sul territorio regionale, che in quanto tali non violano le disposizioni comunitarie ed internazionali relative alla provenienza geografica e alle caratteristiche dei prodotti − volte, tra l'altro, a garantire condizioni di concorrenza uguale − né integrano meccanismi economici idonei ad incidere sulla concorrenzialità dei mercati.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera f), della legge della Regione Abruzzo n. 22/2004, in riferimento all'art. 117, primo comma - anche in relazione al regolamento CEE n. 2081/92, del 14 luglio 1992 (Regolamento del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e della denominazione d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari) e all'art. 28 del Trattato che istituisce la Comunità europea - e all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. La disposizione regionale - la quale prevede misure per la promozione di certificazioni di qualità del prodotto ittico «catturato dalla Marineria Abruzzese» o allevato in impianti di acquacoltura/maricoltura dislocati nel territorio regionale o nel «mare antistante» la Regione Abruzzo - non disciplina un nuovo sistema di certificazione di qualità, né istituisce e/o disciplina un marchio identificativo di un prodotto, ma, limitandosi a prevedere forme di incentivazione di un prodotto (il pescato abruzzese), di cui non vengono indicate o protette particolari qualità o caratteristiche tipologiche, introduce misure di sostegno ad attività economiche localizzate sul territorio regionale, che in quanto tali non violano le disposizioni comunitarie ed internazionali relative alla provenienza geografica e alle caratteristiche dei prodotti − volte, tra l'altro, a garantire condizioni di concorrenza uguale − né integrano meccanismi economici idonei ad incidere sulla concorrenzialità dei mercati.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
05/08/2004
n. 22
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 1
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte