Sentenza 213/2006 (ECLI:IT:COST:2006:213)
Massima numero 30444
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
17/05/2006; Decisione del
17/05/2006
Deposito del 01/06/2006; Pubblicazione in G. U. 07/06/2006
Titolo
SENT. 213/06 I. PESCA - REGIONE ABRUZZO - NORME IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA E DI ACQUACOLTURA - POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA ITTICA REGIONALE - PREVISIONE DI INTERVENTI VOLTI ALLA SALVAGUARDIA DELLE RISORSE ITTICHE REGIONALI MEDIANTE L'ISTITUZIONE DEL FONDO UNICO DELLE POLITICHE DELLA PESCA - CONSERVAZIONE E INCREMENTO DELLE RISORSE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PIANI DI GESTIONE DI AREE DI RISERVA E MONITORAGGIO DELLE SPECIE ITTICHE - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DENUNCIATA INVASIONE DELLA COMPETENZA STATALE IN MATERIA DI RAPPORTI INTERNAZIONALI E DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ECOSISTEMA - GENERICITÀ DELLE CENSURE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 213/06 I. PESCA - REGIONE ABRUZZO - NORME IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA E DI ACQUACOLTURA - POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA ITTICA REGIONALE - PREVISIONE DI INTERVENTI VOLTI ALLA SALVAGUARDIA DELLE RISORSE ITTICHE REGIONALI MEDIANTE L'ISTITUZIONE DEL FONDO UNICO DELLE POLITICHE DELLA PESCA - CONSERVAZIONE E INCREMENTO DELLE RISORSE ATTRAVERSO LA PREDISPOSIZIONE DI PIANI DI GESTIONE DI AREE DI RISERVA E MONITORAGGIO DELLE SPECIE ITTICHE - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DENUNCIATA INVASIONE DELLA COMPETENZA STATALE IN MATERIA DI RAPPORTI INTERNAZIONALI E DI TUTELA DELL'AMBIENTE E DELL'ECOSISTEMA - GENERICITÀ DELLE CENSURE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile, per prospettazione generica delle censure, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera g), della legge della Regione Abruzzo n. 22 del 2004, censurato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) ed s), Cost., in quanto la disposizione denunciata sarebbe lesiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato sia in materia di rapporti internazionali che di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
E' inammissibile, per prospettazione generica delle censure, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera g), della legge della Regione Abruzzo n. 22 del 2004, censurato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) ed s), Cost., in quanto la disposizione denunciata sarebbe lesiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato sia in materia di rapporti internazionali che di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
05/08/2004
n. 22
art. 2
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte