Sentenza 213/2006 (ECLI:IT:COST:2006:213)
Massima numero 30445
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
17/05/2006; Decisione del
17/05/2006
Deposito del 01/06/2006; Pubblicazione in G. U. 07/06/2006
Titolo
SENT. 213/06 L. PESCA - REGIONE ABRUZZO- NORME IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA E DI ACQUACOLTURA - POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA ITTICA REGIONALE - ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA CONFERENZA REGIONALE DELLA PESCA - PREVISIONE TRA I COMPONENTI DI UN RAPPRESENTANTE DI ORGANISMI STATALI QUALI LA CAPITANERIA DI PORTO - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI ORGANI ED UFFICI DELLO STATO - PREVISIONE, EX ART. 105, COMMA 6, D.LGS. N. 112 DEL 1998, DELL'AVVALIMENTO, DA PARTE DELLE REGIONI, DEGLI UFFICI DELLE CAPITANERIE DI PORTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 213/06 L. PESCA - REGIONE ABRUZZO- NORME IN MATERIA DI PESCA MARITTIMA E DI ACQUACOLTURA - POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'ECONOMIA ITTICA REGIONALE - ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA CONFERENZA REGIONALE DELLA PESCA - PREVISIONE TRA I COMPONENTI DI UN RAPPRESENTANTE DI ORGANISMI STATALI QUALI LA CAPITANERIA DI PORTO - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEGLI ORGANI ED UFFICI DELLO STATO - PREVISIONE, EX ART. 105, COMMA 6, D.LGS. N. 112 DEL 1998, DELL'AVVALIMENTO, DA PARTE DELLE REGIONI, DEGLI UFFICI DELLE CAPITANERIE DI PORTO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata per le medesime ragioni di cui alla massina F, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 22 del 2004, censurato - in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera g), Cost. -, in quanto, nel prevedere tra i componenti della Conferenza regionale della pesca e dell'acquacoltura, rappresentanti di organismi statali, quali le Capitanerie di porto, lederebbe la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato.
Non è fondata per le medesime ragioni di cui alla massina F, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 2, della legge della Regione Abruzzo n. 22 del 2004, censurato - in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera g), Cost. -, in quanto, nel prevedere tra i componenti della Conferenza regionale della pesca e dell'acquacoltura, rappresentanti di organismi statali, quali le Capitanerie di porto, lederebbe la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento degli organi e degli uffici dello Stato.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Abruzzo
05/08/2004
n. 22
art. 3
co. 2
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte