Sentenza 214/2006 (ECLI:IT:COST:2006:214)
Massima numero 30448
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
17/05/2006; Decisione del
17/05/2006
Deposito del 01/06/2006; Pubblicazione in G. U. 07/06/2006
Titolo
SENT. 214/06 C. OPERE PUBBLICHE - DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE E TERRITORIALE (C.D. "DECRETO COMPETITIVITÀ") - OPERE E LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI GIÀ ASSENTITE, NON INCLUSI NEL PRIMO PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE APPROVATO DAL CIPE - COMMISSARIO STRAORDINARIO CON IL COMPITO DI RIMUOVERE GLI OSTACOLI O I RITARDI PER LA REALIZZAZIONE DI DETTE OPERE - PREVISTA NOMINA SENTITO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE, ANZICHÉ D'INTESA CON LA STESSA - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA NECESSITÀ DELL'INTESA CON LA REGIONE IN CASO DI NOMINA COMMISSARIALE PER UN'OPERA REGIONALE, E DEL PARERE PREVENTIVO DELLA REGIONE IN CASO DI NOMINA COMMISSARIALE PER UN'OPERA SOVRAREGIONALE - LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI INCISE DALL'ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO E DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, ADEGUATEZZA E DIFFERENZIAZIONE - PREVISIONE DI UNA FORMA DI VIGILANZA SULL'ESERCIZIO DI FUNZIONI QUALIFICABILI COME STATALI - SUFFICIENZA DEL PARERE, DA RITENERSI NECESSARIAMENTE PREVENTIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 214/06 C. OPERE PUBBLICHE - DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO SOCIALE E TERRITORIALE (C.D. "DECRETO COMPETITIVITÀ") - OPERE E LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI GIÀ ASSENTITE, NON INCLUSI NEL PRIMO PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE APPROVATO DAL CIPE - COMMISSARIO STRAORDINARIO CON IL COMPITO DI RIMUOVERE GLI OSTACOLI O I RITARDI PER LA REALIZZAZIONE DI DETTE OPERE - PREVISTA NOMINA SENTITO IL PRESIDENTE DELLA REGIONE, ANZICHÉ D'INTESA CON LA STESSA - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA NECESSITÀ DELL'INTESA CON LA REGIONE IN CASO DI NOMINA COMMISSARIALE PER UN'OPERA REGIONALE, E DEL PARERE PREVENTIVO DELLA REGIONE IN CASO DI NOMINA COMMISSARIALE PER UN'OPERA SOVRAREGIONALE - LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI REGIONALI INCISE DALL'ATTIVITÀ DEL COMMISSARIO E DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, ADEGUATEZZA E DIFFERENZIAZIONE - PREVISIONE DI UNA FORMA DI VIGILANZA SULL'ESERCIZIO DI FUNZIONI QUALIFICABILI COME STATALI - SUFFICIENZA DEL PARERE, DA RITENERSI NECESSARIAMENTE PREVENTIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in via principale, nella parte in cui esso stabilisce che la nomina del commissario straordinario avvenga «sentito il Presidente della Regione interessata», invece che previa intesa con la Regione e, in via subordinata, perché non stabilisce che il parere del Presidente della Regione debba essere preventivo. Non vi è, infatti, alcuna prescrizione costituzionale dalla quale possa desumersi che il livello di collaborazione regionale, in riferimento a funzioni assunte per sussidiarietà dallo Stato, debba consistere in una vera e propria intesa, anziché nella richiesta del parere del Presidente della Regione, mentre, per quanto riguarda la doglianza relativa alla mancata specificazione del carattere preventivo di tale parere, la piana interpretazione della norma impone di ritenere che il Presidente della Regione debba essere sentito prima della nomina del commissario straordinario.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 7, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in via principale, nella parte in cui esso stabilisce che la nomina del commissario straordinario avvenga «sentito il Presidente della Regione interessata», invece che previa intesa con la Regione e, in via subordinata, perché non stabilisce che il parere del Presidente della Regione debba essere preventivo. Non vi è, infatti, alcuna prescrizione costituzionale dalla quale possa desumersi che il livello di collaborazione regionale, in riferimento a funzioni assunte per sussidiarietà dallo Stato, debba consistere in una vera e propria intesa, anziché nella richiesta del parere del Presidente della Regione, mentre, per quanto riguarda la doglianza relativa alla mancata specificazione del carattere preventivo di tale parere, la piana interpretazione della norma impone di ritenere che il Presidente della Regione debba essere sentito prima della nomina del commissario straordinario.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
14/03/2005
n. 35
art. 5
co. 9
legge
14/05/2005
n. 80
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte