Sentenza 214/2006 (ECLI:IT:COST:2006:214)
Massima numero 30449
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  17/05/2006;  Decisione del  17/05/2006
Deposito del 01/06/2006; Pubblicazione in G. U. 07/06/2006
Massime associate alla pronuncia:  30446  30447  30448  30450  30451  30452  30453  30454


Titolo
SENT. 214/06 D. OPERE PUBBLICHE - DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (C.D. "DECRETO COMPETITIVITÀ") - OPERE E LAVORI PREVISTI NELL'AMBITO DELLE CONCESSIONI AUTOSTRADALI GIÀ ASSENTITE, NON INCLUSI NEL PRIMO PROGRAMMA DELLE OPERE STRATEGICHE APPROVATE DAL CIPE - POTERI DI INTERVENTO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO, IN CASO DI RITARDI O IMPEDIMENTI NELLA REALIZZAZIONE DI DETTE OPERE - PREVISTA APPLICABILITÀ DEL COMMA 4-BIS DELL'ART. 13 LEGGE N. 135 DEL 1997, RELATIVO AI POTERI COMMISSARIALI IN DEROGA, E NON ANCHE DEL COMMA 4, RELATIVO ALLA POSSIBILITÀ PER IL PRESIDENTE DELLA REGIONE O PROVINCIA E PER IL SINDACO DEL COMUNE TERRITORIALMENTE INTERESSATI DI SOSPENDERE I PROVVEDIMENTI COMMISSARIALI PROVVEDENDO ANCHE DIVERSAMENTE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE - LESIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ, ADEGUATEZZA E DIFFERENZIAZIONE - APPLICABILITÀ DELLA INTERA DISCIPLINA DI CUI ALLA LEGGE N. 135 DEL 1997 - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 9, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, censurato, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, in quanto disponendo che «è fatta salva l'applicazione dell'articolo 13, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 67 del 1997 e successive modificazioni», non prevede l'applicabilità anche del disposto del comma 4 del medesimo art. 13 del d. l. n. 67 del 1997, in virtù del quale «in caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione o della provincia, al sindaco della città metropolitana o del comune, nel cui àmbito territoriale è prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi» - così vulnerando le attribuzioni delle Regioni perché queste non avrebbero alcuno strumento per intervenire sui provvedimenti rientranti nelle loro competenze. Infatti sulla base del comma 7 del medesimo art. 5 che definisce i poteri del commissario straordinario per mezzo di un generale rinvio a quelli previsti dall'art. 13 del d.l. n. 67 del 1997, deve ritenersi applicabile non solo il comma 4-bis, ma anche il comma 4 del medesimo art. 13.

- Su analoga questione interpretativa della normativa impugnata, v. sentenza n. 303/2003.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  14/03/2005  n. 35  art. 5  co. 9

legge  14/05/2005  n. 80  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte