Sentenza 214/2006 (ECLI:IT:COST:2006:214)
Massima numero 30451
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  17/05/2006;  Decisione del  17/05/2006
Deposito del 01/06/2006; Pubblicazione in G. U. 07/06/2006
Massime associate alla pronuncia:  30446  30447  30448  30449  30450  30452  30453  30454


Titolo
SENT. 214/06 F. TURISMO - DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (C.D. "DECRETO COMPETITIVITÀ") - RAFFORZAMENTO E RILANCIO DEL SETTORE TURISTICO - ISTITUZIONE DI UN COMITATO NAZIONALE PER IL TURISMO - RICORSO DELLE REGIONI TOSCANA, CAMPANIA E VENETO - DENUNCIATA LESIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA RESIDUALE ESCLUSIVA DELLA REGIONE IN MATERIA DI TURISMO - ESORBITANZA DALLA COMPETENZA STATALE - DENUNCIATA MANCANZA DI MECCANISMI DI LEALE COOPERAZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E ADEGUATEZZA - MANCANZA DI ADEGUATEZZA DELL'INTERVENTO LEGISLATIVO STATALE E MANCATA PREVISIONE DI INTESA CON LE REGIONI. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.

Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005. Premesso che il turismo è materia di competenza legislativa residuale, la norma impugnata disattende almeno due delle condizioni che debbono sussistere affinché la potestà legislativa statale sia legittimamente esercitata al di là dei confini segnati dall'art. 117 Cost., in quanto, in primo luogo, l'intervento legislativo statale da esso previsto non può essere considerato proporzionato perché il legislatore ha attratto, in capo al Comitato, una generale attività di coordinamento delle complessive politiche di indirizzo di tutto il settore turistico; in secondo luogo, non è stata prevista alcuna forma di intesa con le Regioni, né la composizione del Comitato, come fissata nel d.P.C.m. dell'8 settembre 2005, vale a colmare tale lacuna, giacché nella specie, la partecipazione dei membri espressione delle Regioni non è affatto preponderante rispetto a quella dei componenti di origine statale, Presidente del Comitato è il Ministro delle attività produttive e quest'ultimo, in relazione a specifiche tematiche in trattazione, può richiedere la partecipazione di altri Ministri.

- La materia del turismo appartiene alla competenza legislativa residuale, v. citate sentenze n. 90/2006 e n. 197/2003.

- La sussistenza di una competenza legislativa residuale non esclude la possibilità per la legge statale di attribuire funzioni legislative al livello centrale e di regolarne l'esercizio, v. citate sentenze n. 242/2005 e n. 6/2004.

Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  14/05/2005  n. 35  art. 12  co. 1

legge  14/05/2005  n. 80  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Altri parametri e norme interposte