Sentenza 214/2006 (ECLI:IT:COST:2006:214)
Massima numero 30451
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
17/05/2006; Decisione del
17/05/2006
Deposito del 01/06/2006; Pubblicazione in G. U. 07/06/2006
Titolo
SENT. 214/06 F. TURISMO - DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (C.D. "DECRETO COMPETITIVITÀ") - RAFFORZAMENTO E RILANCIO DEL SETTORE TURISTICO - ISTITUZIONE DI UN COMITATO NAZIONALE PER IL TURISMO - RICORSO DELLE REGIONI TOSCANA, CAMPANIA E VENETO - DENUNCIATA LESIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA RESIDUALE ESCLUSIVA DELLA REGIONE IN MATERIA DI TURISMO - ESORBITANZA DALLA COMPETENZA STATALE - DENUNCIATA MANCANZA DI MECCANISMI DI LEALE COOPERAZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E ADEGUATEZZA - MANCANZA DI ADEGUATEZZA DELL'INTERVENTO LEGISLATIVO STATALE E MANCATA PREVISIONE DI INTESA CON LE REGIONI. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
SENT. 214/06 F. TURISMO - DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (C.D. "DECRETO COMPETITIVITÀ") - RAFFORZAMENTO E RILANCIO DEL SETTORE TURISTICO - ISTITUZIONE DI UN COMITATO NAZIONALE PER IL TURISMO - RICORSO DELLE REGIONI TOSCANA, CAMPANIA E VENETO - DENUNCIATA LESIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA RESIDUALE ESCLUSIVA DELLA REGIONE IN MATERIA DI TURISMO - ESORBITANZA DALLA COMPETENZA STATALE - DENUNCIATA MANCANZA DI MECCANISMI DI LEALE COOPERAZIONE - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI SUSSIDIARIETÀ E ADEGUATEZZA - MANCANZA DI ADEGUATEZZA DELL'INTERVENTO LEGISLATIVO STATALE E MANCATA PREVISIONE DI INTESA CON LE REGIONI. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.
Testo
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005. Premesso che il turismo è materia di competenza legislativa residuale, la norma impugnata disattende almeno due delle condizioni che debbono sussistere affinché la potestà legislativa statale sia legittimamente esercitata al di là dei confini segnati dall'art. 117 Cost., in quanto, in primo luogo, l'intervento legislativo statale da esso previsto non può essere considerato proporzionato perché il legislatore ha attratto, in capo al Comitato, una generale attività di coordinamento delle complessive politiche di indirizzo di tutto il settore turistico; in secondo luogo, non è stata prevista alcuna forma di intesa con le Regioni, né la composizione del Comitato, come fissata nel d.P.C.m. dell'8 settembre 2005, vale a colmare tale lacuna, giacché nella specie, la partecipazione dei membri espressione delle Regioni non è affatto preponderante rispetto a quella dei componenti di origine statale, Presidente del Comitato è il Ministro delle attività produttive e quest'ultimo, in relazione a specifiche tematiche in trattazione, può richiedere la partecipazione di altri Ministri.
- La materia del turismo appartiene alla competenza legislativa residuale, v. citate sentenze n. 90/2006 e n. 197/2003.
- La sussistenza di una competenza legislativa residuale non esclude la possibilità per la legge statale di attribuire funzioni legislative al livello centrale e di regolarne l'esercizio, v. citate sentenze n. 242/2005 e n. 6/2004.
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005. Premesso che il turismo è materia di competenza legislativa residuale, la norma impugnata disattende almeno due delle condizioni che debbono sussistere affinché la potestà legislativa statale sia legittimamente esercitata al di là dei confini segnati dall'art. 117 Cost., in quanto, in primo luogo, l'intervento legislativo statale da esso previsto non può essere considerato proporzionato perché il legislatore ha attratto, in capo al Comitato, una generale attività di coordinamento delle complessive politiche di indirizzo di tutto il settore turistico; in secondo luogo, non è stata prevista alcuna forma di intesa con le Regioni, né la composizione del Comitato, come fissata nel d.P.C.m. dell'8 settembre 2005, vale a colmare tale lacuna, giacché nella specie, la partecipazione dei membri espressione delle Regioni non è affatto preponderante rispetto a quella dei componenti di origine statale, Presidente del Comitato è il Ministro delle attività produttive e quest'ultimo, in relazione a specifiche tematiche in trattazione, può richiedere la partecipazione di altri Ministri.
- La materia del turismo appartiene alla competenza legislativa residuale, v. citate sentenze n. 90/2006 e n. 197/2003.
- La sussistenza di una competenza legislativa residuale non esclude la possibilità per la legge statale di attribuire funzioni legislative al livello centrale e di regolarne l'esercizio, v. citate sentenze n. 242/2005 e n. 6/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
14/05/2005
n. 35
art. 12
co. 1
legge
14/05/2005
n. 80
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte