Sentenza 214/2006 (ECLI:IT:COST:2006:214)
Massima numero 30452
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
17/05/2006; Decisione del
17/05/2006
Deposito del 01/06/2006; Pubblicazione in G. U. 07/06/2006
Titolo
SENT. 214/06 G. TURISMO - DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (C.D. "DECRETO COMPETITIVITÀ") - RAFFORZAMENTO E RILANCIO DEL SETTORE TURISTICO - TRASFORMAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER IL TURISMO (ENIT) IN AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO - ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELLA SUDDETTA AGENZIA CON DECRETO MINISTERIALE - RICORSO DELLE REGIONI TOSCANA, CAMPANIA E VENETO - DENUNCIATA LESIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA RESIDUALE ESCLUSIVA DELLA REGIONE IN MATERIA DI TURISMO - ESORBITANZA DALLA COMPETENZA STATALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE - SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ATTRAZIONE IN SUSSIDIARIETÀ A LIVELLO STATALE - RAGGIUNGIMENTO DELL'INTESA CON LE REGIONI SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ATTIVITÀ DELL'AGENZIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 214/06 G. TURISMO - DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (C.D. "DECRETO COMPETITIVITÀ") - RAFFORZAMENTO E RILANCIO DEL SETTORE TURISTICO - TRASFORMAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER IL TURISMO (ENIT) IN AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO - ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELLA SUDDETTA AGENZIA CON DECRETO MINISTERIALE - RICORSO DELLE REGIONI TOSCANA, CAMPANIA E VENETO - DENUNCIATA LESIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA RESIDUALE ESCLUSIVA DELLA REGIONE IN MATERIA DI TURISMO - ESORBITANZA DALLA COMPETENZA STATALE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COOPERAZIONE - SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ATTRAZIONE IN SUSSIDIARIETÀ A LIVELLO STATALE - RAGGIUNGIMENTO DELL'INTESA CON LE REGIONI SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO DISCIPLINANTE L'ATTIVITÀ DELL'AGENZIA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata in riferimento agli artt. 3, 114, 117 e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, i quali stabiliscono, rispettivamente, la trasformazione dell'ENIT in Agenzia nazionale del turismo «sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive» (comma 2), la personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione dell'Agenzia (comma 3), la successione dell'Agenzia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'ENIT (comma 4), l'emanazione di un regolamento ai sensi art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, diretto alla definizione dell'organizzazione e della disciplina dell'Agenzia (comma 7). L'intervento legislativo dello Stato, che attrae in sussidiarietà a livello statale funzioni amministrative e la disciplina relativa al loro esercizio, è, nella specie, giustificato, in quanto la valorizzazione del turismo nell'ambito dell'economia italiana presuppone un'attività promozionale unitaria. L'intervento dello Stato è anche proporzionato, perché i compiti affidati all'Agenzia sono solamente quelli strettamente connessi con la menzionata esigenza di unitarietà, mentre per quanto attiene all'asserita violazione del principio di leale collaborazione, va rilevato che l'intesa con le Regioni è assicurata dall'art. 7 del d. l. n. 35 del 2005 per l'emanazione del regolamento disciplinante gli organismi e l'attività del nuovo ente, senza che assuma decisivo rilievo in senso contrario la previsione secondo la quale l'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministro delle attività produttive, in quanto la vigilanza allude ad un controllo di legittimità (e non di merito) sull'operato dell'Agenzia.
Non è fondata in riferimento agli artt. 3, 114, 117 e 118 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, commi 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, i quali stabiliscono, rispettivamente, la trasformazione dell'ENIT in Agenzia nazionale del turismo «sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro delle attività produttive» (comma 2), la personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione dell'Agenzia (comma 3), la successione dell'Agenzia in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'ENIT (comma 4), l'emanazione di un regolamento ai sensi art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, diretto alla definizione dell'organizzazione e della disciplina dell'Agenzia (comma 7). L'intervento legislativo dello Stato, che attrae in sussidiarietà a livello statale funzioni amministrative e la disciplina relativa al loro esercizio, è, nella specie, giustificato, in quanto la valorizzazione del turismo nell'ambito dell'economia italiana presuppone un'attività promozionale unitaria. L'intervento dello Stato è anche proporzionato, perché i compiti affidati all'Agenzia sono solamente quelli strettamente connessi con la menzionata esigenza di unitarietà, mentre per quanto attiene all'asserita violazione del principio di leale collaborazione, va rilevato che l'intesa con le Regioni è assicurata dall'art. 7 del d. l. n. 35 del 2005 per l'emanazione del regolamento disciplinante gli organismi e l'attività del nuovo ente, senza che assuma decisivo rilievo in senso contrario la previsione secondo la quale l'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministro delle attività produttive, in quanto la vigilanza allude ad un controllo di legittimità (e non di merito) sull'operato dell'Agenzia.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
14/03/2005
n. 35
art. 12
co. 2
decreto-legge
14/03/2005
n. 35
art. 12
co. 3
decreto-legge
14/03/2005
n. 35
art. 12
co. 4
decreto-legge
14/03/2005
n. 35
art. 12
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte