Sentenza 214/2006 (ECLI:IT:COST:2006:214)
Massima numero 30453
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
17/05/2006; Decisione del
17/05/2006
Deposito del 01/06/2006; Pubblicazione in G. U. 07/06/2006
Titolo
SENT. 214/06 H. TURISMO - DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (C.D. "DECRETO COMPETITIVITÀ") - PREVISIONE FINALIZZATA AL RAFFORZAMENTO E RILANCIO DEL SETTORE TURISTICO - TRASFORMAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER IL TURISMO (ENIT) IN AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO - ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELLA SUDDETTA AGENZIA - ENTRATE PER MEZZO DELLE QUALI L'ENTE PROVVEDE ALLE SPESE NECESSARIE PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO - PREVISIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DELLE REGIONI - RICORSO DELLE REGIONI TOSCANA, CAMPANIA E VENETO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI - INSUSSISTENZA DI UN OBBLIGO FINANZIARIO A CARICO DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 214/06 H. TURISMO - DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (C.D. "DECRETO COMPETITIVITÀ") - PREVISIONE FINALIZZATA AL RAFFORZAMENTO E RILANCIO DEL SETTORE TURISTICO - TRASFORMAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER IL TURISMO (ENIT) IN AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO - ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DELLA SUDDETTA AGENZIA - ENTRATE PER MEZZO DELLE QUALI L'ENTE PROVVEDE ALLE SPESE NECESSARIE PER IL PROPRIO FUNZIONAMENTO - PREVISIONE DI CONTRIBUTI DA PARTE DELLE REGIONI - RICORSO DELLE REGIONI TOSCANA, CAMPANIA E VENETO - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA DELLE REGIONI - INSUSSISTENZA DI UN OBBLIGO FINANZIARIO A CARICO DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, sollevata in riferimento agli artt. 3, 114 e 119 della Costituzione, per violazione dell'autonomia finanziaria. Difatti la disposizione censurata - la quale prevede che, tra le entrate per mezzo delle quali l'Agenzia nazionale del turismo provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento, rientrano anche contributi delle Regioni - deve essere interpretata nel senso che il riferimento ai contributi regionali in essa contenuto non è impositivo di un obbligo finanziario a carico delle Regioni, bensì vale semplicemente quale previsione della liceità di contributi regionali al finanziamento dell'attività dell'Agenzia.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, sollevata in riferimento agli artt. 3, 114 e 119 della Costituzione, per violazione dell'autonomia finanziaria. Difatti la disposizione censurata - la quale prevede che, tra le entrate per mezzo delle quali l'Agenzia nazionale del turismo provvede alle spese necessarie per il proprio funzionamento, rientrano anche contributi delle Regioni - deve essere interpretata nel senso che il riferimento ai contributi regionali in essa contenuto non è impositivo di un obbligo finanziario a carico delle Regioni, bensì vale semplicemente quale previsione della liceità di contributi regionali al finanziamento dell'attività dell'Agenzia.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
14/03/2005
n. 35
art. 12
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte