Sentenza 214/2006 (ECLI:IT:COST:2006:214)
Massima numero 30454
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
17/05/2006; Decisione del
17/05/2006
Deposito del 01/06/2006; Pubblicazione in G. U. 07/06/2006
Titolo
SENT. 214/06 I. TURISMO - DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (C.D. "DECRETO COMPETITIVITÀ") - ISTITUZIONE DI UN COMITATO NAZIONALE PER IL TURISMO E TRASFORMAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER IL TURISMO IN AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO ITALIANO - PREVISIONE DI UN CONTRIBUTO IN FAVORE DI UN ENTE STATALE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA LESIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI TURISMO - CARENZA DI CENSURE SPECIFICHE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 214/06 I. TURISMO - DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE (C.D. "DECRETO COMPETITIVITÀ") - ISTITUZIONE DI UN COMITATO NAZIONALE PER IL TURISMO E TRASFORMAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER IL TURISMO IN AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO ITALIANO - PREVISIONE DI UN CONTRIBUTO IN FAVORE DI UN ENTE STATALE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA LESIONE DELLA SFERA DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI TURISMO - CARENZA DI CENSURE SPECIFICHE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dell'art. 12, comma 6, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, il quale prevede che, per l'anno 2005, all'ENIT è concesso un contributo straordinario pari a 20 milioni di euro. La questione, infatti, non è definita nei suoi precisi termini e adeguatamente motivata al fine di rendere possibile l'inequivoca determinazione dell'oggetto del giudizio e la verifica della fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati e della sussistenza in concreto dell'interesse a ricorrere.
- In tema di inammissibilità di ricorsi in via principale, v. citate sentenze n. 103/2001, n. 261/1995 e n. 85/1990.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117 e 118 della Costituzione, dell'art. 12, comma 6, del decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, il quale prevede che, per l'anno 2005, all'ENIT è concesso un contributo straordinario pari a 20 milioni di euro. La questione, infatti, non è definita nei suoi precisi termini e adeguatamente motivata al fine di rendere possibile l'inequivoca determinazione dell'oggetto del giudizio e la verifica della fondatezza dei dubbi di costituzionalità sollevati e della sussistenza in concreto dell'interesse a ricorrere.
- In tema di inammissibilità di ricorsi in via principale, v. citate sentenze n. 103/2001, n. 261/1995 e n. 85/1990.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
14/03/2005
n. 35
art. 12
co. 6
legge
14/05/2005
n. 80
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Altri parametri e norme interposte