Sentenza 215/2006 (ECLI:IT:COST:2006:215)
Massima numero 30455
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  17/05/2006;  Decisione del  17/05/2006
Deposito del 01/06/2006; Pubblicazione in G. U. 07/06/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 215/06. AMBIENTE (TUTELA DELL') - NORME DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA - DISPOSIZIONE PER LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI DI TRIESTE E DELLA LAGUNA DI MARANO E GRADO - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI MEDIANTE DELEGAZIONE AMMINISTRATIVA ALL'ENTE ZONA INDUSTRIALE DI TRIESTE (EZIT) ED AL CONSORZIO DI SVILUPPO DELLA ZONA AUSSA-CORNO - RICORSO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI TUTELA DELL'AMBIENTE, DELLE COMPETENZE COMUNALI E PROVINCIALI IN MATERIA DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI E DEL DOVERE DI LEALE COLLABORAZIONE - CARATTERE MERAMENTE ASSERTIVO DEL RICORSO E GENERICITÀ DELLE CENSURE IN ESSO CONTENUTE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 26 maggio 2004, n. 15, censurato, in riferimento agli articoli 114, 117, comma secondo, lettera s), e 118, commi primo e secondo, della Costituzione, nonché per violazione del dovere di leale collaborazione, nella parte in cui prevede che la Regione provveda agli interventi di bonifica dei siti inquinati di Trieste e della laguna di Marano e Grado mediante delegazione amministrativa rispettivamente all'Ente zona industriale di Trieste ed al Consorzio di sviluppo industriale nella zona Aussa - Corno. Il ricorso contiene infatti censure generiche, in quanto denuncia la violazione degli indicati parametri senza chiarire in quale modo la Regione - la quale, peraltro, a norma degli artt. 4, n. 2, e 5, n. 16 e n. 22, dello statuto speciale, è dotata di potestà legislativa, rispettivamente, primaria nella materia "bonifiche" e concorrente nelle materie "igiene e sanità" e "opere di prevenzione e soccorso per calamità naturali" - avrebbe inciso, con la censurata previsione legislativa, sul potere statale in materia; né indica quali siano esattamente le competenze degli enti locali che si assumono violate dalla norma impugnata; né, per quanto concerne la violazione del principio di leale collaborazione, precisa in quali attività si sarebbe dovuto, nella specie, concretare detto principio, invocato del resto in modo del tutto astratto.

- Sulla necessità che anche nei ricorsi in via principale ogni questione di legittimità costituzionale sia definita nei suoi precisi termini e adeguatamente motivata, v. le citate sentenze n. 450 e n. 360/2005, n. 213/2003, n. 384/1999, n. 261/1995.

Atti oggetto del giudizio

legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia  26/05/2004  n. 15  art. 6  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 114

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 118  co. 1

Costituzione  art. 118  co. 2

Altri parametri e norme interposte