Sentenza 216/2006 (ECLI:IT:COST:2006:216)
Massima numero 30459
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  17/05/2006;  Decisione del  17/05/2006
Deposito del 01/06/2006; Pubblicazione in G. U. 07/06/2006
Massime associate alla pronuncia:  30456  30457  30458  30460


Titolo
SENT. 216/06 D. PESCA - NORME SULLA MODERNIZZAZIONE DEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA AL GOVERNO ATTUATA CON LA LEGGE N. 38 DEL 2003 - ISTITUZIONE DEL TAVOLO AZZURRO PER LA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELLA POLITICA NAZIONALE DELLA PESCA - CONFERMA DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA CENTRALE PER LA PESCA GIÀ PREVISTA PRIMA DELLA RIFORMA DEL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE - DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PROGRAMMA NAZIONALE DELLA PESCA - INDICAZIONE, NEL PROGRAMMA, DELLE RISORSE FINANZIARIE NAZIONALI E DELL'EVENTUALE DESTINAZIONE DI RISORSE AGGIUNTIVE - DISCIPLINA DEGLI OBIETTIVI DELLA RICERCA SCIENTIFICA IN MATERIA DI PESCA - DISCIPLINA DELLE MISURE DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE ITTICHE - DISCIPLINA DELLA COMUNICAZIONE NAZIONALE FINALIZZATA ALLA SICUREZZA E ALL'EDUCAZIONE ALIMENTARE - PREVISIONE DI INTERVENTI FINANZIARI DIRETTI DELLO STATO IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA - RISERVA AL PROGRAMMA DELLA PROMOZIONE DI STUDI DI SETTORE, MONITORAGGIO, ADEGUAMENTO PROFESSIONALE - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA RESIDUALE, DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE SPETTANTI ALLE REGIONI IN MATERIA DI PESCA ED ACQUACOLTURA E DELL'AUTONOMIA FINANZIARIA - LAMENTATO ECCESSO DI DELEGA - GENERICITÀ DELLE DELIBERAZIONI DELLE GIUNTA REGIONALE DELLA TOSCANA - ASSENZA DI ATTI RICHIAMABILI 'PER RELATIONEM' - NULLITÀ DEI RICORSI PER INDETERMINATEZZA DELL'OGGETTO - INAMMISSIBILITÀ DELLE QUESTIONI.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 9, 12, 15, comma 1, 16, 17, 18, 19 e 20 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, censurati in riferimento agli artt. 76, 117, 118 e 119 Cost.. Infatti, le deliberazioni della Giunta regionale che hanno autorizzato la proposizione dei ricorsi appaiono inficiate dal vizio di genericità, e ciò si traduce in una causa di nullità dei ricorsi, per indeterminatezza dell'oggetto, indeterminatezza che non può essere sanata ricavando aliunde gli elementi idonei ad individuare l'oggetto delle impugnative, in quanto manca un espresso rinvio ad atti suscettibili di essere richiamati per relationem.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  26/05/2004  n. 154  art. 2  co. 

decreto legislativo  26/05/2004  n. 154  art. 3  co. 

decreto legislativo  26/05/2004  n. 154  art. 4  co. 

decreto legislativo  26/05/2004  n. 154  art. 5  co. 

decreto legislativo  26/05/2004  n. 154  art. 9  co. 

decreto legislativo  26/05/2004  n. 154  art. 12  co. 

decreto legislativo  26/05/2004  n. 154  art. 15  co. 1

decreto legislativo  26/05/2004  n. 154  art. 16  co. 

decreto legislativo  26/05/2004  n. 154  art. 17  co. 

decreto legislativo  26/05/2004  n. 154  art. 18  co. 

decreto legislativo  26/05/2004  n. 154  art. 19  co. 

decreto legislativo  26/05/2004  n. 154  art. 20  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte