Sentenza 217/2006 (ECLI:IT:COST:2006:217)
Massima numero 30462
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del  17/05/2006;  Decisione del  17/05/2006
Deposito del 01/06/2006; Pubblicazione in G. U. 07/06/2006
Massime associate alla pronuncia:  30461


Titolo
SENT. 217/06 B. ELEZIONI - ELEZIONE DEL SINDACO, DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA, DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PROVINCIALE E CIRCOSCRIZIONALE - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ - INELEGGIBILITÀ, ANZICHE' INCOMPATIBILITÀ, PER I RAPPRESENTANTI LEGALI E I DIRIGENTI DELLE SOCIETÀ PER AZIONI CON CAPITALE MAGGIORITARIO DELL'ENTE LOCALE - LAMENTATO INGIUSTIFICATO DETERIORE TRATTAMENTO RISPETTO AGLI AMMINISTRATORI O DIPENDENTI CON POTERE DI RAPPRESENTANZA DI ENTE, ISTITUTO, AZIENDA SOGGETTI A VIGILANZA DA PARTE DELL'ENTE LOCALE - LAMENTATA LESIONE DEL PRINCIPIO DEL LIBERO ACCESSO DEI CITTADINI, IN CONDIZIONI DI EGUAGLIANZA, ALLE CARICHE ELETTIVE - ESCLUSIONE PER LA NON COMPARABILITÀ DELLE FATTISPECIE NORMATIVE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
E' infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 51 Cost., dell'art. 60, comma 1, numero 10, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, a norma del quale sono ineleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale "i legali rappresentanti e i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario rispettivamente del comune o della provincia", laddove, rispetto alle stesse cariche, il successivo art. 63, comma 1, numero 1, stabilisce soltanto l'incompatibilità degli amministratori e dipendenti "con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza rispettivamente da parte del comune o della provincia". I primi sono, infatti, titolari di compiti in persone giuridiche delle quali l'ente locale contribuisce a formare la volontà, tramite la partecipazione azionaria maggioritaria, mentre i secondi sono titolari di compiti in organismi che sono solo controllati dall'esterno dall'ente locale, tramite la vigilanza o la concessione di sovvenzioni; pertanto, poiché nel primo caso l'ente locale controlla la società dall'interno, la norma prescrive una conseguenza giuridica (l'ineleggibilità) intesa a prevenire l'eventualità che il candidato ponga in essere, mediante l'esercizio dei poteri (anche "di influenza") connessi alla sua carica nella società, indebite pressioni sugli elettori, laddove nel secondo caso il controllo dell'ente locale (attraverso la vigilanza o il sovvenzionamento) riguarda solo l'attività e non la riguarda neppure necessariamente nella sua interezza, dal che deriva una conseguenza giuridica meno grave (l'incompatibilità), diretta a evitare conflitti d'interesse tra gli amministratori o dipendenti dell'ente, istituto o azienda, da una parte, e, dall'altra, l'ente locale che su tali organismi esercita il controllo. Le fattispecie normative poste a raffronto dal giudice a quo sono dunque non comparabili, con assorbimento delle altre censure formulate, per la loro dipendenza logica dalla prima.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  18/08/2000  n. 267  art. 60  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Altri parametri e norme interposte