Ordinanza 218/2006 (ECLI:IT:COST:2006:218)
Massima numero 30463
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del  17/05/2006;  Decisione del  17/05/2006
Deposito del 01/06/2006; Pubblicazione in G. U. 07/06/2006
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 218/06. PESCA - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA PROGRAMMAZIONE NEI SETTORI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA - RICORSO DELLA REGIONE TOSCANA - DEPOSITO IN CANCELLERIA OLTRE IL TERMINE PERENTORIO DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICA STABILITO DALL'ART. 31, QUARTO COMMA, DELLA LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87 - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del d.lgs. 27 maggio 2005, n. 100, sollevata in via principale, in riferimento agli artt. 5, 76, 117, 118 e 119 della Costituzione, dalla Regione Toscana, in quanto il ricorso è stato depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale oltre il termine di dieci giorni dalla notifica stabilito dall'art. 31, comma 4, l. 11 marzo 1953 n. 87, termine che deve ritenersi perentorio.

- Sulla perentorietà del termine per il deposito del ricorso entro il termine di dieci giorni dalla notifica, v. le citate ordinanze nn. 71/1986, 139/1987, 126/1997 e 20/2005.

Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  27/05/2005  n. 100  art. 5  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 5

Costituzione  art. 76

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 118

Costituzione  art. 119

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 31    co. 4