Ordinanza 220/2006 (ECLI:IT:COST:2006:220)
Massima numero 30465
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore AMIRANTE
Udienza Pubblica del
17/05/2006; Decisione del
17/05/2006
Deposito del 01/06/2006; Pubblicazione in G. U. 07/06/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 220/06. PROCEDIMENTO CIVILE - CONTROVERSIE RELATIVE AI CONTRATTI CONCLUSI MEDIANTE MODULI O FORMULARI (CD. CONTRATTI DI MASSA) - GIUDIZIO SECONDO EQUITÀ - ESCLUSIONE - RITENUTA DILATAZIONE DEI TEMPI DELLA GIUSTIZIA, LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN FAVORE DEI CONTRAENTI PIU' FORTI, LESIONE DELLE FUNZIONI RISERVATE AL POTERE GIUDIZIARIO, VIOLAZIONE DELLE REGOLE DEL MERCATO - SOPRAVVENUTA CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DELLA NORMA CENSURATA - OMESSA DESCRIZIONE, NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE, DELLA CONCRETA FATTISPECIE IN GIUDIZIO - PRECLUSIONE ALLA CORTE DI COMPIERE LA NECESSARIA PRELIMINARE VALUTAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 220/06. PROCEDIMENTO CIVILE - CONTROVERSIE RELATIVE AI CONTRATTI CONCLUSI MEDIANTE MODULI O FORMULARI (CD. CONTRATTI DI MASSA) - GIUDIZIO SECONDO EQUITÀ - ESCLUSIONE - RITENUTA DILATAZIONE DEI TEMPI DELLA GIUSTIZIA, LAMENTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO IN FAVORE DEI CONTRAENTI PIU' FORTI, LESIONE DELLE FUNZIONI RISERVATE AL POTERE GIUDIZIARIO, VIOLAZIONE DELLE REGOLE DEL MERCATO - SOPRAVVENUTA CONVERSIONE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI DELLA NORMA CENSURATA - OMESSA DESCRIZIONE, NELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE, DELLA CONCRETA FATTISPECIE IN GIUDIZIO - PRECLUSIONE ALLA CORTE DI COMPIERE LA NECESSARIA PRELIMINARE VALUTAZIONE SULLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 101, 102, 104 e 111 Cost., dell'art. 1 del d.l. 8 febbraio 2003, n. 18, nella parte in cui sottrae al giudizio secondo equità del giudice di pace le controversie di valore inferiore a millecento euro se derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ., in quanto, avendo stabilito l'art. 1-bis del d.l. n. 18 del 2003, introdotto dalla legge di conversione n. 63 del 2003, che le disposizioni dell'impugnato art. 1 «si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003», poiché le ordinanze di rimessione omettono ogni descrizione della concreta fattispecie e, segnatamente, non precisano quale sia la data di notifica dell'atto di citazione, alla Corte costituzionale è preclusa ogni possibilità di compiere la preliminare valutazione sulla rilevanza della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 101, 102, 104 e 111 Cost., dell'art. 1 del d.l. 8 febbraio 2003, n. 18, nella parte in cui sottrae al giudizio secondo equità del giudice di pace le controversie di valore inferiore a millecento euro se derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 cod. civ., in quanto, avendo stabilito l'art. 1-bis del d.l. n. 18 del 2003, introdotto dalla legge di conversione n. 63 del 2003, che le disposizioni dell'impugnato art. 1 «si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003», poiché le ordinanze di rimessione omettono ogni descrizione della concreta fattispecie e, segnatamente, non precisano quale sia la data di notifica dell'atto di citazione, alla Corte costituzionale è preclusa ogni possibilità di compiere la preliminare valutazione sulla rilevanza della questione.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
08/02/2003
n. 18
art. 1
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 104
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte