Sentenza 221/2006 (ECLI:IT:COST:2006:221)
Massima numero 30466
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente MARINI - Redattore FLICK
Udienza Pubblica del
05/06/2006; Decisione del
05/06/2006
Deposito del 13/06/2006; Pubblicazione in G. U. 21/06/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 221/06. CONSIGLIO REGIONALE - IMMUNITÀ DEI CONSIGLIERI REGIONALI PER LE OPINIONI ESPRESSE E I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI - AVVISO EX ART. 415-BIS C.P.P. NEI CONFRONTI DI TRE CONSIGLIERI REGIONALI - ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA, GIUDICE MONOCRATICO DI MESTRE, IN DATA 21 DICEMBRE 2004 CON LA QUALE SI STATUISCE DI DOVERSI PROCEDERE NEI CONFRONTI DEI MEDESIMI CONSIGLIERI - RICORSI PER CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE PROPOSTI DALLA REGIONE LOMBARDIA - LAMENTATA INVASIONE DELLA SFERA DI AUTONOMIA COSTITUZIONALE COSTITUZIONALMENTE GARANTITA ALLA REGIONE ED AI SUOI ORGANI - NON RICONDUCIBILITÀ DELLE DICHIARAZIONI PER LE QUALI PENDE PROCEDIMENTO PENALE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONSIGLIERE REGIONALE - SPETTANZA ALLO STATO DELLA POTESTÀ ESERCITATA.
SENT. 221/06. CONSIGLIO REGIONALE - IMMUNITÀ DEI CONSIGLIERI REGIONALI PER LE OPINIONI ESPRESSE E I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI - AVVISO EX ART. 415-BIS C.P.P. NEI CONFRONTI DI TRE CONSIGLIERI REGIONALI - ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA, GIUDICE MONOCRATICO DI MESTRE, IN DATA 21 DICEMBRE 2004 CON LA QUALE SI STATUISCE DI DOVERSI PROCEDERE NEI CONFRONTI DEI MEDESIMI CONSIGLIERI - RICORSI PER CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE PROPOSTI DALLA REGIONE LOMBARDIA - LAMENTATA INVASIONE DELLA SFERA DI AUTONOMIA COSTITUZIONALE COSTITUZIONALMENTE GARANTITA ALLA REGIONE ED AI SUOI ORGANI - NON RICONDUCIBILITÀ DELLE DICHIARAZIONI PER LE QUALI PENDE PROCEDIMENTO PENALE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONSIGLIERE REGIONALE - SPETTANZA ALLO STATO DELLA POTESTÀ ESERCITATA.
Testo
Spetta allo Stato, e per esso al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ed al Tribunale di Venezia, adottare nei confronti di alcuni consiglieri della Regione Lombardia rispettivamente l'avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato di diffamazione a mezzo stampa e l'ordinanza 21 dicembre 2004 di rigetto della richiesta di declaratoria di non punibilità ai sensi degli artt. 129 o 469 cod. proc. pen.. Le dichiarazioni per le quali pende procedimento penale non sono infatti riconducibili all'esercizio delle funzioni di consigliere regionale, difettando il requisito della contestualità fra l'opinione espressa in sede consiliare e la sua successiva divulgazione.
- Sul requisito della contestualità v., citate, sentenze n. 10/2000 e n. 276/2001.
- V., citata, sentenza n. 391/1999.
Spetta allo Stato, e per esso al procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia ed al Tribunale di Venezia, adottare nei confronti di alcuni consiglieri della Regione Lombardia rispettivamente l'avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato di diffamazione a mezzo stampa e l'ordinanza 21 dicembre 2004 di rigetto della richiesta di declaratoria di non punibilità ai sensi degli artt. 129 o 469 cod. proc. pen.. Le dichiarazioni per le quali pende procedimento penale non sono infatti riconducibili all'esercizio delle funzioni di consigliere regionale, difettando il requisito della contestualità fra l'opinione espressa in sede consiliare e la sua successiva divulgazione.
- Sul requisito della contestualità v., citate, sentenze n. 10/2000 e n. 276/2001.
- V., citata, sentenza n. 391/1999.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 122
co. 4
Altri parametri e norme interposte