Sentenza 223/2006 (ECLI:IT:COST:2006:223)
Massima numero 30470
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
05/06/2006; Decisione del
05/06/2006
Deposito del 13/06/2006; Pubblicazione in G. U. 21/06/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 223/06. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - CUSTODIA CAUTELARE - TERMINI DI DURATA COMPLESSIVA - CRITERI DI COMPUTO - RAGGUAGLIO ALLA PENA STABILITA PER IL REATO PER CUI SI PROCEDE ANZICHÉ ALLA CONCRETA PUNIBILITÀ DELL'ILLECITO - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI INVIOLABILITÀ DELLA LIBERTÀ PERSONALE - RICHIESTA DI INTERVENTO MANIPOLATIVO ESORBITANTE DAI POTERI DELLA CORTE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
SENT. 223/06. PROCESSO PENALE - MISURE CAUTELARI PERSONALI - CUSTODIA CAUTELARE - TERMINI DI DURATA COMPLESSIVA - CRITERI DI COMPUTO - RAGGUAGLIO ALLA PENA STABILITA PER IL REATO PER CUI SI PROCEDE ANZICHÉ ALLA CONCRETA PUNIBILITÀ DELL'ILLECITO - DENUNCIATO CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - DENUNCIATA LESIONE DEL PRINCIPIO DI INVIOLABILITÀ DELLA LIBERTÀ PERSONALE - RICHIESTA DI INTERVENTO MANIPOLATIVO ESORBITANTE DAI POTERI DELLA CORTE - INAMMISSIBILITÀ DELLA QUESTIONE.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., nella parte in cui dispone che i termini di durata complessiva della custodia cautelare siano commisurati ai valori edittali di pena propri del reato per cui si procede, e non invece "alla concreta punibilità dell'illecito, nei termini già ritenuti in sentenza". Infatti, l'intervento additivo richiesto comporterebbe una serie di precisazioni normative molto dettagliate, possibili in una revisione legislativa della norma censurata ma che non possono derivare da una sentenza del giudice delle leggi.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 303, comma 4, cod. proc. pen., censurato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., nella parte in cui dispone che i termini di durata complessiva della custodia cautelare siano commisurati ai valori edittali di pena propri del reato per cui si procede, e non invece "alla concreta punibilità dell'illecito, nei termini già ritenuti in sentenza". Infatti, l'intervento additivo richiesto comporterebbe una serie di precisazioni normative molto dettagliate, possibili in una revisione legislativa della norma censurata ma che non possono derivare da una sentenza del giudice delle leggi.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura penale
n.
art. 303
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 13
Altri parametri e norme interposte