Ordinanza 225/2006 (ECLI:IT:COST:2006:225)
Massima numero 30472
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
05/06/2006; Decisione del
05/06/2006
Deposito del 13/06/2006; Pubblicazione in G. U. 21/06/2006
Titolo
ORD. 225/06 A. PROCESSO PENALE - PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - AVVERTIMENTO CIRCA LA POSSIBILITÀ DI ESTINGUERE IL REATO A MEZZO DI CONDOTTE RIPARATORIE - OMESSA PREVISIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI IN RAGIONE DEL GIUDICE PROCEDENTE, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TEMPESTIVA INFORMAZIONE SULL'ACCUSA - QUESTIONE GIÀ DICHIARATA MANIFESTAMENTE INFONDATA - ASSENZA DI PROFILI NUOVI O DIVERSI DA QUELLI GIÀ VALUTATI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
ORD. 225/06 A. PROCESSO PENALE - PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - DECRETO DI CITAZIONE A GIUDIZIO - AVVERTIMENTO CIRCA LA POSSIBILITÀ DI ESTINGUERE IL REATO A MEZZO DI CONDOTTE RIPARATORIE - OMESSA PREVISIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI IN RAGIONE DEL GIUDICE PROCEDENTE, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TEMPESTIVA INFORMAZIONE SULL'ACCUSA - QUESTIONE GIÀ DICHIARATA MANIFESTAMENTE INFONDATA - ASSENZA DI PROFILI NUOVI O DIVERSI DA QUELLI GIÀ VALUTATI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l'avviso all'imputato della possibilità di determinare l'estinzione del reato mediante condotte riparatorie antecedenti l'udienza di comparizione. La medesima questione, infatti, è già stata dichiarata manifestamente infondata ed è stata riproposta dal giudice a quo senza prospettare profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati.
- V. i precedenti che hanno dichiarato manifestamente infondata le medesima questione, citati: ordinanze n. 11 e n. 56/2004, n. 86 e n. 333/2005.
- V., citata, ordinanza n. 101/2004.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevede, a pena di nullità, che la citazione a giudizio dinanzi al giudice di pace debba contenere l'avviso all'imputato della possibilità di determinare l'estinzione del reato mediante condotte riparatorie antecedenti l'udienza di comparizione. La medesima questione, infatti, è già stata dichiarata manifestamente infondata ed è stata riproposta dal giudice a quo senza prospettare profili diversi o ulteriori rispetto a quelli già valutati.
- V. i precedenti che hanno dichiarato manifestamente infondata le medesima questione, citati: ordinanze n. 11 e n. 56/2004, n. 86 e n. 333/2005.
- V., citata, ordinanza n. 101/2004.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 20
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte