Ordinanza 225/2006 (ECLI:IT:COST:2006:225)
Massima numero 30473
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del
05/06/2006; Decisione del
05/06/2006
Deposito del 13/06/2006; Pubblicazione in G. U. 21/06/2006
Titolo
ORD. 225/06 B. PROCESSO PENALE - PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - UDIENZA DIBATTIMENTALE - AVVISO ALL'IMPUTATO DELLA POSSIBILITÀ DI CHIEDERE L'ESTINZIONE DEL REATO A SEGUITO DI CONDOTTE RIPARATORIE AVVENUTE PRIMA DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE OVVERO DELLA POSSIBILITÀ DI CHIEDERE UN RINVIO PREVIA DIMOSTRAZIONE DI NON AVER POTUTO PROVVEDERE IN PRECEDENZA ALLA RIPARAZIONE - NECESSARIA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO NEL CASO DI IMPOSSIBILITÀ DOCUMENTATA DI CONDOTTE RIPARATORIE PRECEDENTI - OMESSA PREVISIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO CON L'IMPUTATO CHE ABBIA AVVIATO LA RIPARAZIONE PRIMA DELL'UDIENZA, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE NON RILEVANTE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
ORD. 225/06 B. PROCESSO PENALE - PROCESSO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE - UDIENZA DIBATTIMENTALE - AVVISO ALL'IMPUTATO DELLA POSSIBILITÀ DI CHIEDERE L'ESTINZIONE DEL REATO A SEGUITO DI CONDOTTE RIPARATORIE AVVENUTE PRIMA DELL'UDIENZA DI COMPARIZIONE OVVERO DELLA POSSIBILITÀ DI CHIEDERE UN RINVIO PREVIA DIMOSTRAZIONE DI NON AVER POTUTO PROVVEDERE IN PRECEDENZA ALLA RIPARAZIONE - NECESSARIA SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO NEL CASO DI IMPOSSIBILITÀ DOCUMENTATA DI CONDOTTE RIPARATORIE PRECEDENTI - OMESSA PREVISIONE - DENUNCIATA IRRAGIONEVOLE DISPARITÀ DI TRATTAMENTO CON L'IMPUTATO CHE ABBIA AVVIATO LA RIPARAZIONE PRIMA DELL'UDIENZA, LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - QUESTIONE NON RILEVANTE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - MANIFESTA INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E' manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 29 e 35, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che, a pena di nullità, il giudice di pace, dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, debba dare avviso all'imputato della possibilità di conseguire una dichiarazione di estinzione del reato, documentando di aver già tenuto una condotta riparatoria, ovvero di ottenere un rinvio dell'udienza, previa dimostrazione di non aver potuto provvedere in precedenza alla riparazione. Nel caso di specie, infatti, in fase di apertura del dibattimento, l'imputato era già edotto dei benefici connessi all'adozione di condotte riparatorie, con la conseguenza che un'eventuale pronuncia della Corte, nel senso indicato dal rimettente, non avrebbe alcuna incidenza nel caso sottoposto a giudizio.
E' manifestamente inammissibile, per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 29 e 35, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui non prevede che, a pena di nullità, il giudice di pace, dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, debba dare avviso all'imputato della possibilità di conseguire una dichiarazione di estinzione del reato, documentando di aver già tenuto una condotta riparatoria, ovvero di ottenere un rinvio dell'udienza, previa dimostrazione di non aver potuto provvedere in precedenza alla riparazione. Nel caso di specie, infatti, in fase di apertura del dibattimento, l'imputato era già edotto dei benefici connessi all'adozione di condotte riparatorie, con la conseguenza che un'eventuale pronuncia della Corte, nel senso indicato dal rimettente, non avrebbe alcuna incidenza nel caso sottoposto a giudizio.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 29
co.
decreto legislativo
28/08/2000
n. 274
art. 35
co. 3
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte