Ordinanza 229/2006 (ECLI:IT:COST:2006:229)
Massima numero 30478
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore CASSESE
Udienza Pubblica del
05/06/2006; Decisione del
05/06/2006
Deposito del 13/06/2006; Pubblicazione in G. U. 21/06/2006
Massime associate alla pronuncia:
30479
Titolo
ORD. 229/06 A. NAVIGAZIONE - REATI CONTRO LE AUTORITÀ DI BORDO - OFFESA IN DANNO DI SUPERIORE DA PARTE DI UN COMPONENTE DELL'EQUIPAGGIO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PREVISIONE DI PENA PIÙ SEVERA DI QUELLA PREVISTA PER IPOTESI DI REATO ANALOGHE COMMESSE NON A BORDO DI UNA NAVE O AEREOMOBILE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - DISOMOGENEITÀ DELLE SITUAZIONI POSTE A RAFFRONTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 229/06 A. NAVIGAZIONE - REATI CONTRO LE AUTORITÀ DI BORDO - OFFESA IN DANNO DI SUPERIORE DA PARTE DI UN COMPONENTE DELL'EQUIPAGGIO - TRATTAMENTO SANZIONATORIO - PREVISIONE DI PENA PIÙ SEVERA DI QUELLA PREVISTA PER IPOTESI DI REATO ANALOGHE COMMESSE NON A BORDO DI UNA NAVE O AEREOMOBILE - LAMENTATA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA - DISOMOGENEITÀ DELLE SITUAZIONI POSTE A RAFFRONTO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1104 del codice della navigazione, concernente il reato di offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di un graduato, a bordo della nave o dell'aeromobile, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza della quantità e qualità della sanzione penale per esso prevista, in quanto, dopo l'abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 cod. pen.) ad opera della legge 25 giugno 1999, n. 205, fatti come quello ivi previsto, se non commessi a bordo di una nave o di un aeromobile, sono puniti con sanzione più lieve ai sensi degli artt. 594 e 61, n. 10, cod. pen.. Le fattispecie comparate dal giudice remittente sono infatti oggettivamente diverse, avuto riguardo al diverso luogo dello svolgimento del reato ai fini della tutela della sicurezza della navigazione.
- Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del reato di oltraggio, v. sentenza n. 341/1994.
- Sulla diversità del reato previsto dall'art. 1104 cod. nav. e il delitto di oltraggio, v. la citata ordinanza n. 383/1987.
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1104 del codice della navigazione, concernente il reato di offesa in danno del comandante, di un ufficiale o sottufficiale o di un graduato, a bordo della nave o dell'aeromobile, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, sotto il profilo della irragionevolezza della quantità e qualità della sanzione penale per esso prevista, in quanto, dopo l'abrogazione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 cod. pen.) ad opera della legge 25 giugno 1999, n. 205, fatti come quello ivi previsto, se non commessi a bordo di una nave o di un aeromobile, sono puniti con sanzione più lieve ai sensi degli artt. 594 e 61, n. 10, cod. pen.. Le fattispecie comparate dal giudice remittente sono infatti oggettivamente diverse, avuto riguardo al diverso luogo dello svolgimento del reato ai fini della tutela della sicurezza della navigazione.
- Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale del reato di oltraggio, v. sentenza n. 341/1994.
- Sulla diversità del reato previsto dall'art. 1104 cod. nav. e il delitto di oltraggio, v. la citata ordinanza n. 383/1987.
Atti oggetto del giudizio
codice della navigazione
n.
art. 1104
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 27
Altri parametri e norme interposte