Ordinanza 231/2006 (ECLI:IT:COST:2006:231)
Massima numero 30481
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del
05/06/2006; Decisione del
05/06/2006
Deposito del 13/06/2006; Pubblicazione in G. U. 21/06/2006
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 231/06. APPALTI PUBBLICI - REGIONE SICILIANA - COMPUTO DELL'IMPORTO STIMATO A BASE DI GARA - ESCLUSIONE DAL CONTEGGIO DEGLI ONORARI RELATIVI AD OGNI ALTRO INCARICO DI CONSULENZA O DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI CANTIERI, ANCORCHÉ AFFIDATO ALLO STESSO PROGETTISTA E/O DIRETTORE DEI LAVORI - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NONCHÉ CONTRASTO CON LA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA - SUCCESSIVA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA LEGISLATIVA CON OMISSIONE DELLA DISPOSIZIONE OGGETTO DI CENSURA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
ORD. 231/06. APPALTI PUBBLICI - REGIONE SICILIANA - COMPUTO DELL'IMPORTO STIMATO A BASE DI GARA - ESCLUSIONE DAL CONTEGGIO DEGLI ONORARI RELATIVI AD OGNI ALTRO INCARICO DI CONSULENZA O DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DEI CANTIERI, ANCORCHÉ AFFIDATO ALLO STESSO PROGETTISTA E/O DIRETTORE DEI LAVORI - RICORSO DEL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA - DENUNCIATA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NONCHÉ CONTRASTO CON LA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA - SUCCESSIVA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA DELIBERA LEGISLATIVA CON OMISSIONE DELLA DISPOSIZIONE OGGETTO DI CENSURA - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE.
Testo
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera b), della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 10 novembre 2005 (disegno di legge n. 771-774), recante "Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti", censurato, in riferimento agli artt. 11 e 97 della Costituzione ed in relazione alle direttive 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, recepita, la prima, dagli artt. 7 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e dall'art. 17, commi 10 ed 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in quanto, nel disciplinare il compenso per determinate prestazioni professionali, ha escluso dal conteggio del computo stimato a base di gara «gli onorari relativi ad ogni altro incarico di consulenza o di coordinamento per la sicurezza dei cantieri di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive integrazioni e modificazioni, ancorché affidato allo stesso progettista e/o direttore dei lavori». Successivamente all'impugnazione, infatti, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione Siciliana 29 novembre 2005, n. 16, con omissione della disposizione oggetto di censura, sicché l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale.
- Per l'affermazione che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale, v. le citate ordinanze n. 171, n. 147 e n. 111/2006.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, lettera b), della delibera legislativa approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 10 novembre 2005 (disegno di legge n. 771-774), recante "Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti", censurato, in riferimento agli artt. 11 e 97 della Costituzione ed in relazione alle direttive 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 e 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, recepita, la prima, dagli artt. 7 e 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e dall'art. 17, commi 10 ed 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, in quanto, nel disciplinare il compenso per determinate prestazioni professionali, ha escluso dal conteggio del computo stimato a base di gara «gli onorari relativi ad ogni altro incarico di consulenza o di coordinamento per la sicurezza dei cantieri di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive integrazioni e modificazioni, ancorché affidato allo stesso progettista e/o direttore dei lavori». Successivamente all'impugnazione, infatti, la predetta delibera legislativa è stata pubblicata come legge della Regione Siciliana 29 novembre 2005, n. 16, con omissione della disposizione oggetto di censura, sicché l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale.
- Per l'affermazione che l'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualche efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale, v. le citate ordinanze n. 171, n. 147 e n. 111/2006.
Atti oggetto del giudizio
delibera legislativa Regione Siciliana
10/11/2005
n.
art. 1
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 11
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte
direttiva CEE 18/06/1992
n. 50
art.
direttiva CEE 31/03/2004
n. 18
art.
decreto legislativo 17/03/1995
n. 157
art. 7
decreto legislativo 17/03/1995
n. 157
art. 9
legge 11/02/1994
n. 109
art. 17
co. 10
legge 11/02/1994
n. 109
art. 17
co. 11