Sentenza 232/2006 (ECLI:IT:COST:2006:232)
Massima numero 30484
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del
05/06/2006; Decisione del
05/06/2006
Deposito del 16/06/2006; Pubblicazione in G. U. 21/06/2006
Titolo
SENT. 232/06 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ - DENUNCIATA CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - REIEZIONE.
SENT. 232/06 C. GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITÀ - DENUNCIATA CARENZA DI MOTIVAZIONE SULLA RILEVANZA - REIEZIONE.
Testo
Deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol 29 settembre 2004, n. 3, dal momento che, con iter argomentativo del tutto coerente, la Corte rimettente ha diffusamente esposto le ragioni per le quali la legge in oggetto deve considerarsi di interpretazione autentica, con conseguente applicabilità della stessa alla fattispecie sub iudice, stante la sua efficacia retroattiva.
Deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol 29 settembre 2004, n. 3, dal momento che, con iter argomentativo del tutto coerente, la Corte rimettente ha diffusamente esposto le ragioni per le quali la legge in oggetto deve considerarsi di interpretazione autentica, con conseguente applicabilità della stessa alla fattispecie sub iudice, stante la sua efficacia retroattiva.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte