Sentenza 232/2006 (ECLI:IT:COST:2006:232)
Massima numero 30485
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MARINI  - Redattore VACCARELLA
Udienza Pubblica del  05/06/2006;  Decisione del  05/06/2006
Deposito del 16/06/2006; Pubblicazione in G. U. 21/06/2006
Massime associate alla pronuncia:  30482  30483  30484


Titolo
SENT. 232/06 D. ELEZIONI - DISCIPLINA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E INELEGGIBILITÀ DEI CONSIGLIERI PROVINCIALI - LEGGE DELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA IN RIFERIMENTO AGLI AMMINISTRATORI O DIRIGENTI - CONTRASTO CON L'INTERVENUTA MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE CHE DEVOLVONO LA COMPETENZA IN MATERIA ALLE PROVINCE AUTONOME - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - ASSORBIMENTO DELLE ULTERIORI CENSURE.

Testo
Illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Trentino-AltoAdige/Sudtirol 29 settembre 2004, n. 3, in riferimento agli artt. 4, 25 e 47 dello statuto speciale approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dall'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2. La norma, infatti, imponendo una data interpretazione delle norme disciplinanti le cause di ineleggibilità a consigliere provinciale - di cui all'art. 11, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 - interviene in materia sottratta alla potestà legislativa della Regione e devoluta a quella delle province autonome dalla legge costituzionale n. 2 del 2001.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige  29/09/2004  n. 3  art.   co. 

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 4

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 25

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 47

legge costituzionale  art. 

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 51

Costituzione  art. 102

Altri parametri e norme interposte