Sentenza 233/2006 (ECLI:IT:COST:2006:233)
Massima numero 30486
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI  - Redattore BILE
Udienza Pubblica del  05/06/2006;  Decisione del  05/06/2006
Deposito del 16/06/2006; Pubblicazione in G. U. 21/06/2006
Massime associate alla pronuncia:  30487  30488  30489  30490  30491  30492  30493  30494  30495  30496  30497  30498  30499


Titolo
SENT. 233/06 A. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE CALABRIA - NORME IN MATERIA DI NOMINE E DI PERSONALE - PREVISIONE DELLA "DECADENZA AUTOMATICA" DELLE NOMINE REGIONALI E DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI AL MOMENTO DELLA DATA DI INSEDIAMENTO DEI NUOVI ORGANI RAPPRESENTATIVI DELLA REGIONE - APPLICAZIONE DELLA "DECADENZA AUTOMATICA" ALLE NOMINE RIGUARDANTI I RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE IN SENO ALLO STATO ED AGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI I CUI ENTI NON APPARTENGONO ALLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE - APPLICAZIONE DELLA "DECADENZA AUTOMATICA" ALLE NOMINE CONFERITE DAL PRESIDENTE E DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO NONCHÉ DAI DIRIGENTI DEI DIPARTIMENTI CONSILIARI - RICORSO DELLO STATO - DENUNCIATA LESIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI "ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI" - ASSERITO IRRAGIONEVOLE MANCATO COLLEGAMENTO DELLA CESSAZIONE DI TALI NOMINE AD UN MECCANISMO DI PREVIA VALUTAZIONE DELLA PROFESSIONALITÀ DEGLI INTERESSATI IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE - ESORBITANZA DALLA COMPETENZA LEGISLATIVA REGIONALE - ESCLUSIONE - ERRONEITÀ DEL PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - OPERATIVITÀ DELLE NORME IMPUGNATE ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DELL'ORDINAMENTO REGIONALE - NOMINE CARATTERIZZATE DALL''INTUITUS PERSONAE' FONDATE SU VALUTAZIONI PERSONALI COERENTI ALL'INDIRIZZO POLITICO REGIONALE - RICONDUCIBILITÀ DELLA MATERIA ALLA COMPETENZA RESIDUALE DELLA REGIONE (ART. 117, QUARTO COMMA, COST.) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Non è fondata, in relazione agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera g), Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, nella parte riguardante le nomine di rappresentanti della Regione in seno allo Stato o ad enti pubblici nazionali, o effettuate d'intesa o di concerto con autorità statali. Le norme impugnate devono essere intese nel senso che esse non si riferiscono (anche) alle nomine di rappresentanti regionali in organi statali o di enti pubblici nazionali, né ad intese o concerti con autorità statali, ma operano esclusivamente all'interno dell'ordinamento regionale, mentre la previsione di un meccanismo di valutazione tecnica della professionalità e competenza dei nominati non si configura, nella specie, come misura costituzionalmente vincolata, né si addice alla natura personale del rapporto sotteso alla nomina, dovendosi rilevare, per quanto specificatamente riguarda la disposizione di cui al comma 3, che il ricorrente non contesta la compatibilità, in via di principio, del criterio di nomina stabilito dalla legge regionale con i pur evocati artt. 3 e 97 Cost., ma si limita a denunciare la mera difformità rispetto alla disciplina statale, che non è rilevante per l'esercizio della potestà legislativa regionale in materia residuale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Calabria  03/06/2005  n. 12  art. 1  co. 1

legge della Regione Calabria  03/06/2005  n. 12  art. 1  co. 2

legge della Regione Calabria  03/06/2005  n. 12  art. 1  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 117

Altri parametri e norme interposte

legge  15/07/2002  n. 145  art. 6