Sentenza 233/2006 (ECLI:IT:COST:2006:233)
Massima numero 30487
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
05/06/2006; Decisione del
05/06/2006
Deposito del 16/06/2006; Pubblicazione in G. U. 21/06/2006
Titolo
SENT. 233/06 B. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE CALABRIA - NORME IN MATERIA DI NOMINE E DI PERSONALE - PREVISIONE DELLA "DECADENZA AUTOMATICA" DELLE NOMINE REGIONALI E DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI AL MOMENTO DELLA DATA DI INSEDIAMENTO DEI NUOVI ORGANI RAPPRESENTATIVI DELLA REGIONE - APPLICAZIONE DELLA "DECADENZA AUTOMATICA" ALLE NOMINE RIGUARDANTI I RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE IN SENO ALLO STATO ED AGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI I CUI ENTI NON APPARTENGONO ALLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE - APPLICAZIONE DELLA "DECADENZA AUTOMATICA" ALLE NOMINE CONFERITE DAL PRESIDENTE E DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO NONCHÉ DAI DIRIGENTI DEI DIPARTIMENTI CONSILIARI - RICORSO DELLO STATO - QUESTIONE RIFERITA ANCHE ALLA DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA LEGGE REGIONALE IMPUGNATA SENZA CHE SIA PROPOSTA ALCUNA SPECIFICA CENSURA - INAMMISSIBILITÀ.
SENT. 233/06 B. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE CALABRIA - NORME IN MATERIA DI NOMINE E DI PERSONALE - PREVISIONE DELLA "DECADENZA AUTOMATICA" DELLE NOMINE REGIONALI E DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI AL MOMENTO DELLA DATA DI INSEDIAMENTO DEI NUOVI ORGANI RAPPRESENTATIVI DELLA REGIONE - APPLICAZIONE DELLA "DECADENZA AUTOMATICA" ALLE NOMINE RIGUARDANTI I RAPPRESENTANTI DELLA REGIONE IN SENO ALLO STATO ED AGLI ENTI PUBBLICI NAZIONALI I CUI ENTI NON APPARTENGONO ALLA STRUTTURA AMMINISTRATIVA DELLA REGIONE - APPLICAZIONE DELLA "DECADENZA AUTOMATICA" ALLE NOMINE CONFERITE DAL PRESIDENTE E DALL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO NONCHÉ DAI DIRIGENTI DEI DIPARTIMENTI CONSILIARI - RICORSO DELLO STATO - QUESTIONE RIFERITA ANCHE ALLA DISCIPLINA TRANSITORIA DELLA LEGGE REGIONALE IMPUGNATA SENZA CHE SIA PROPOSTA ALCUNA SPECIFICA CENSURA - INAMMISSIBILITÀ.
Testo
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, sollevata in relazione agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera g), Cost., in quanto la disciplina transitoria in tema di nomina dei rappresentanti della Regione in seno allo Stato o ad enti pubblici nazionali, o effettuate d'intesa o di concerto con autorità statali, in esso contenuta è solo menzionata, senza che nei suoi confronti sia proposta alcuna specifica censura.
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, sollevata in relazione agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera g), Cost., in quanto la disciplina transitoria in tema di nomina dei rappresentanti della Regione in seno allo Stato o ad enti pubblici nazionali, o effettuate d'intesa o di concerto con autorità statali, in esso contenuta è solo menzionata, senza che nei suoi confronti sia proposta alcuna specifica censura.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
03/06/2005
n. 12
art. 1
co. 5
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 15/07/2002
n. 145
art. 6