Sentenza 233/2006 (ECLI:IT:COST:2006:233)
Massima numero 30490
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente MARINI - Redattore BILE
Udienza Pubblica del
05/06/2006; Decisione del
05/06/2006
Deposito del 16/06/2006; Pubblicazione in G. U. 21/06/2006
Titolo
SENT. 233/06 E. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE CALABRIA - NORME IN MATERIA DI NOMINE E DI PERSONALE - PREVISIONE DELLA "DECADENZA AUTOMATICA" DELLE NOMINE REGIONALI E DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI AL MOMENTO DELLA DATA DI INSEDIAMENTO DEI NUOVI ORGANI RAPPRESENTATIVI DELLA REGIONE - APPLICAZIONE DELLA "DECADENZA AUTOMATICA" A TUTTI GLI INCARICHI DIRIGENZIALI DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DELLA REGIONE - ESTENSIONE DELLA PREDETTA DECADENZA A TUTTI GLI INCARICHI DIRIGENZIALI - RISOLUZIONE DEI RELATIVI CONTRATTI - RICORSO DELLO STATO - DENUNCIATA LESIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI "ORDINAMENTO CIVILE" NEL QUALE È RICOMPRESA LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 233/06 E. IMPIEGO PUBBLICO - REGIONE CALABRIA - NORME IN MATERIA DI NOMINE E DI PERSONALE - PREVISIONE DELLA "DECADENZA AUTOMATICA" DELLE NOMINE REGIONALI E DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI AL MOMENTO DELLA DATA DI INSEDIAMENTO DEI NUOVI ORGANI RAPPRESENTATIVI DELLA REGIONE - APPLICAZIONE DELLA "DECADENZA AUTOMATICA" A TUTTI GLI INCARICHI DIRIGENZIALI DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE DELLA REGIONE - ESTENSIONE DELLA PREDETTA DECADENZA A TUTTI GLI INCARICHI DIRIGENZIALI - RISOLUZIONE DEI RELATIVI CONTRATTI - RICORSO DELLO STATO - DENUNCIATA LESIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA ESCLUSIVA DELLO STATO IN MATERIA DI "ORDINAMENTO CIVILE" NEL QUALE È RICOMPRESA LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 6 e 7, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, proposta, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e agli artt. 3 e 97 Cost., sotto il profilo della lesione della competenza esclusiva statale in tema di "ordinamento civile", per la ricaduta della decadenza dall'incarico dirigenziale sul sottostante rapporto di lavoro di diritto privato. La Regione non ha, infatti, legiferato in materia di "ordinamento civile", essendosi limitata - nel porre norme in materia di competenza residuale (art. 117, quarto comma, Cost.) - a rinviare al principio per cui gli effetti di un contratto cessano quando ne venga meno la causa.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 6 e 7, della legge della Regione Calabria n. 12 del 2005, proposta, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e agli artt. 3 e 97 Cost., sotto il profilo della lesione della competenza esclusiva statale in tema di "ordinamento civile", per la ricaduta della decadenza dall'incarico dirigenziale sul sottostante rapporto di lavoro di diritto privato. La Regione non ha, infatti, legiferato in materia di "ordinamento civile", essendosi limitata - nel porre norme in materia di competenza residuale (art. 117, quarto comma, Cost.) - a rinviare al principio per cui gli effetti di un contratto cessano quando ne venga meno la causa.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Calabria
03/06/2005
n. 12
art. 1
co. 6
legge della Regione Calabria
03/06/2005
n. 12
art. 1
co. 7
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte